Come abbiamo già accennato in un precedente articolo il contribuente può fruire di alcune detrazioni IRPEF legate agli oneri e alle spese sostenute per sé o familiari, anche disabili, da indicare nel Modello 730 precompilato o ordinario ai fini della detrazioni IRPEF. In primis sono interamente deducibili dal reddito totale del disabile le spese mediche generiche (indicate nel rigo E3 del 730). Esse però devono essere certificate da fattura o scontrino fiscale parlante, che deve contenere anche il codice identificativo del tipo di farmaco e il C.F.

del destinatario. Possono essere generiche (spese per medicinali) per assistenza specifica (riabilitativa e infermieristica, spese per addetto all’assistenza di base od operatore assistenziale o per addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale).

Le spese specialistiche devono invece essere detratte per la parte che eccede i 129,11 euro. Una serie di spese invece sono ammesse integralmente in detrazione come quelle per: mezzi per deambulazione e accompagnamento, il trasporto in ambulanza; l’acquisto arti artificiali per deambulare; acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti, apparecchi per la correzione della colonna vertebrale; la costruzione di rampe, l’adattamento ascensore per trasporto disabile, l’eliminazione di barriere architettoniche con detrazione IRPEF del 50%.

Le spese relative all’acquisto di motoveicoli e autoveicoli (anche non adattati per il trasporto di sordi di non vedenti che hanno l’identità di accompagnamento e per gli invalidi con difficolta a deambulare) vanno invece nel rigo E4 del 730. La detrazione vale anche per le spese di riparazione del mezzo, è prevede un tetto di spesa pari 18.076 euro.

Spetta in un periodo di 4 anni una sola volta per 1 solo veicolo. Per i non vedenti è prevista inoltre una detrazione anche per l’acquisto del cane guida (sconto IRPEF 19%). Per i servizi di interpretariato (rigo E8) per il disabile o suo familiare a carico c’è la detrazione del 19% previo rilascio da parte fornitore del servizio della certificazione fiscale

Come è possibile fruire della detrazione per il box auto?

La realizzazione di un garage o un box auto pertinenziale ad un’abitazione principale, anche in condominio, dà diritto alla detrazione fiscale fruibile fino al 01.12.2016, nella misura del 50% da calcolarsi su un tetto di spesa di 96.000 euro per ogni unità immobiliare residenziale.

La detrazione può essere fruita anche se si procede dopo l’acquisto dell’immobile all’acquisto o alla realizzazione del box, sempre che venga instaurato il predetto vincolo di pertinenzialità. Il posto auto deve sempre essere di nuova costruzione. La spesa agevolative deve essere inoltre certificata dall’impresa costruttrice che è chiamata ad attestare il costo di costruzione del posto auto. Qualora si proceda alla invece alla realizzazione tramite appalto o in autonomia, deve sempre essere rispettato il vincolo pertinenziale e le condizioni della novità. Il totale delle spese è dato invece dalle fatture di acquisto dei materiali . Con riferimento alla realizzazione tramite appalto è necessaria la certificazione del costo di costruzione che deve essere rilasciato dall’appaltatore.

I pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, utilizzando il modello predisposto da banche o Poste. Bisogna dunque menzionare la causale di versamento, il C.F. del soggetto che sostiene la spesa; il C.F. e la partita IVA del beneficiario del pagamento. L’agevolazione spetta a chi ha sostenuto la spesa, a condizione che lo stesso sia: proprietario dell’immobile o familiare convivente del possessore o detentore. La detrazione può essere spalmata in 10 rate di pari importo ad iniziare dall’anno in cui sono sostenute tutte le spese che consentono di accedere alla detrazione. La detrazione in oggetto può essere fruita tanto nel modello UNICO e nel precompilato 730 attraverso la compilazione della sezione dedicata nel quadro relativo agli oneri.