Mantenere il requisito contributivo in vigore prima della riforma del 1992 e calcolo della pensione con il sistema misto, sono i principi su cui si basa una particolare misura di pensione ancora vigente. Si tratta di una prestazione erogata senza sconti rispetto all’età pensionistica vigente, cioè 66 anni e 7 mesi, ma con un ridotto numero di contributi da racimolare. La Suprema Corte di Cassazione qualche giorno fa ha emanato una sentenza relativa ad un ricorso presentato da un cittadino che si è visto respingere la domanda di pensione con 15 anni di contributi che è l’argomento di cui trattiamo oggi.

Questa particolare misura, conosciuta come deroga Amato è ancora oggi attiva e la Cassazione ha chiarito alcuni aspetti relativi ai potenziali beneficiari della stessa.

La deroga Amato

Una delle più importanti riforme del sistema previdenziale precedenti quella tanto odiata messa in atto da Elsa Fornero è quella del Governo Amato. È a quella riforma che bisogna richiamare l’attenzione quando si parla di pensione con 15 anni di contributi. Oggi per centrare la pensione di vecchiaia che dal 1° gennaio non presenta più alcuna distinzione di genere tra donne e uomini, oltre che i 66 anni e 7 mesi di età occorre raggranellare 20 anni di contributi previdenziali. Con la deroga Amato invece ce ne vogliono solo 15.

Possono raggiungere la pensione con 15 anni di contributi tutti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive di essa purché abbiano contributi versati antecedenti il 1996. In questo modo questi lavoratori potranno mantenere il requisito contributivo utile precedente la riforma Amato e potranno ottenere il calcolo della propria prestazione pensionistica con il sistema misto.

Nello specifico la misura si centra se:

  • si hanno 15 anni di contributi previdenziali entro la fine del entro 1992
  • si è stati autorizzati ai versamenti volontari o prosecuzione volontaria sempre entro la fine dello stesso anno
  • Si ha un’anzianità assicurativa di minimo 25 anni dei quali 10 di essi devono derivare da periodi di assunzione inferiori alle 52 settimane per anno

Cosa hanno sancito i giudici

La sentenza si rivolge proprio ad una di queste fattispecie di situazioni che darebbero diritto alla pensione in deroga Amato.

Le attività discontinue come per esempio quella degli stagionali sono tra le tipologie di lavori che consentirebbero di rientrare nel requisito dei 10 anni sui 25 necessari, svolti senza completare l’intero anno solare di assunzione. L’Inps ha bocciato la domanda di un soggetto che prestava attività saltuarie ma part time. Secondo la Suprema Corte il part time non darebbe diritto alla maturazione di questo requisito necessario per centrare la pensione con deroga Amato, nonostante si svolga per periodi annuali inferiori alle 52 settimane. Nella sentenza dei giudici c’è il richiamo ad altre pronunce precedenti che sottolineavano tra l’altro altre situazioni di negazione del possibile beneficio. Si ricordano tra gli altri il lavoro domestico, quello a domicilio, quello intermittente e appunto il part time.