Trattenimento in servizio, pensionamenti d'ufficio e risoluzione unilaterale del rapporto tra Scuola e docenti, presidi e personale Ata: il ministro per la semplificazione e per la Pubblica amministrazione, Marianna Madia, sta cercando di favorire l'applicazione delle più recenti novità normative in materia. In particolare, con la circolare numero 2 dello scorso 19 febbraio il ministro ha fornito indicazioni operative relative all'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio superata l'età pensionabile e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

L'intervento del ministro è stato particolarmente efficace nel mondo scuola per stimolare la sollecitudine con la quale gli uffici scolastici territoriali stanno comunicando ai dirigenti scolastici le novità della circolare.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nella scuola e requisiti per la pensione anticipata

Più nello specifico, i presidi dovranno procedere all'emissione di provvedimenti entro il prossimo sabato 28 febbraio: è infatti entro tale giorno che i dirigenti scolastici dovranno comunicare ai professori ed ai collaboratori amministrativi ed ausiliari (Ata) la circostanza della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro, con decorrenza a partire dal prossimo 1° settembre.

Il termine è fissato al 28 febbraio ed è un'esclusiva per il personale scuola a differenza degli altri dipendenti pubblici, per la necessità di rimpiazzare docenti e personale che va in pensione entro l'inizio del nuovo anno scolastico. La risoluzione unilaterale presuppone il possesso, da parte del personale interessato, dei requisiti contributivi previsti dall'attuale normativa, ovvero quelli previsti dalla legge numero 201 del 2011 e successive modifiche per l'ottenimento della pensione anticipata: 41 anni e 6 mesi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini.

Per il personale che ha raggiunto i requisiti per l'accesso alla pensione entro la data del 31 dicembre 2011, viene applicato la normativa previgente: nei loro confronti, infatti, la scuola potrà richiedere il recesso al raggiungimento dei 65 anni entro il 31 agosto prossimo ed al conseguimento dei 40 anni di servizio. In tutti i casi la risoluzione unilaterale del contratto dovrà essere motivata dall'amministrazione scolastica riportandone le esigenze organizzative.

Scuola, abrogazione dei trattenimenti in servizio: personale in pensione con i requisiti

Infine, è stato abrogato l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età previsti, ovvero i 65 anni per coloro che beneficiano della normativa antecedente l'entrata in vigore della riforma Fornero e 66 anni e 3 mesi per quanti rientrano nella legge 201/2011.