Il sindacato CISL ha proposto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Attività Ispettiva - istanza per interpello, chiedendo una risposta ai seguenti quesiti:

  • La nuova indennità di disoccupazione (NASpI) può essere riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari?
  • È possibile inserire nei casi in cui è riconosciuta la NASpI anche l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato ha accettato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. "conciliazione agevolata") l'offerta economica proposta dal datore di lavoro?

La Direzione Generale del Ministero del Lavoro ha risposto ai quesiti con l'interpello n.

13 del 24 aprile, pubblicato sul sito internet del Ministero (sezione "interpelli").

La risposta al primo quesito: la NASpI è dovuta anche per i licenziamenti disciplinari

In merito al primo quesito posto dalla CISL, viene in primo luogo richiamato l'art. 3, comma 1^, del D.lgs. n. 22 del 2015, il quale stabilisce che "la Nuova Prestazione di Assicurazione per l'Impiego è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.".

Nella norma sopra citata non sono stati indicati i casi di esclusione della NASpI; pertanto, secondo il parere del Ministero del Lavoro il licenziamento disciplinare rientra tra le ipotesi di "disoccupazione involontaria", con il conseguente diritto per il lavoratore licenziato al conseguimento della nuova indennità di disoccupazione.

La risposta al secondo quesito: la NASpI è dovuta in caso di accettazione dell'offerta economica proposta dal datore di lavoro

In merito alla seconda domanda posta dalla CISL, il Ministero del Lavoro fa una breve premessa sulla procedura c.d. di "conciliazione agevolata" disciplinata, attualmente, dal D.lgs. n.

23 del 2015, in particolare l'offerta di conciliazione prevista dall'art. 6 della norma appena citata.

La procedura di conciliazione prevede che, in caso di licenziamento, il datore di lavoro possa offrire al lavoratore - entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento - una somma che, se accettata da quest'ultimo, comporta l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia all'impugnazione del medesimo anche nell'ipotesi in cui sia stata già proposta dal lavoratore.

Di conseguenza, anche in questo caso la motivazione della risoluzione del rapporto di lavoro è costituita dal licenziamento.

Tutto ciò premesso, secondo il parere del Ministero del Lavoro la fattispecie sopra descritta deve essere intesa "quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro"; pertanto, anche in questo caso il lavoratore disoccupato ha il diritto a percepire la NASpI.

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