Saranno più facili i licenziamenti degli statali per motivi disciplinari, ma restano valide le regole previste dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Lo ha chiarito il Ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, sciogliendo l'ultimo dubbio riguardante l'interpretazione delle norme introdotte dal Jobs Act nel senso di escludere l'estensione agli statali delle norme sul reintegro previste per i lavoratori delle aziende private.
Licenziamenti statali: quando è possibile
Questo non significa, ha dichiarato il ministro Madia, che nella Pubblica Amministrazione non si possa licenziare, [VIDEO] "si tratta di semplificare, rendendole più facilmente applicabili, i criteri già presenti nella normativa Brunetta".
Il licenziamento degli statali per motivi disciplinari è infatti già previsto nei casi di condotte aggressive o moleste, di assenza ingiustificata per oltre tre giorni in due anni, di falsa attestazione della presenza in servizio (il classico cartellino timbrato dal collega) e per ingiustificato rifiuto al trasferimento, obbligatorio entro i 50 chilometri.
Prevista anche la possibilità di licenziamento scarso rendimento, i cosiddetti "fannulloni" per la cui licenziabilità si è recentemente espresso anche il premier, Matteo Renzi, ma il cui meccanismo è rimasto pura teoria, essendo legato ad una scheda di valutazione (deve essere insufficiente per due anni consecutivi) mai entrato realmente in funzione.
Licenziamenti statali: reintegro obbligatorio
La differenza con il settore pubblico consiste nel fatto che, in caso di licenziamento illegittimo, il reintegro sarà obbligatorio. Una differenza che si giustifica, secondo il ministro Madia, con il fatto che l'indennità alternativa al reintegro prevista dal Jobs Act (fino a un massimo di 24 mensilità), sarebbe costituita da soldi pubblici.
Le intenzioni del ministro dovranno comunque essere ora tradotte in una norma ad hoc da presentare sotto forma di emendamenti del governo alla delega sulla Pubblica Amministrazione all'esame della commissione Affari costituzionali del Senato.