L’Inail con la circolare n.10 del 21 marzo 2016 ha illustrato le modifiche apportate al D.P.R. n.1124/1965 ovvero il T.U. in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, distinguendo le varie norme novellate dal dlgs n. 151 del 14 settembre 2015. Esso reca inoltre varie semplificazioni in materia di adempimenti relativi agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali interventi determinano l’armonizzazione degli obblighi posti a carico del medico certificatore e realizzano delle semplificazioni ai procedimenti amministrativi previsti dal D.Lgs.
n. 82/2005. Vediamo quali sono le principali semplificazioni e modifiche apportate al D.P.R.
Obbligo del medico di invio telematico del certificato
Innanzitutto spetta al medico e non più al datore di lavoro del dipendente infortunato l'obbligo di inviare telematicamente il certificato medico all'Inail entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di 1^ assistenza. A carico del datore di lavoro da quando riceve la comunicazione del lavoratore, rimane la denuncia obbligatoria all'Inail, da inviare per via telematica entro 2 giorni dall'infortunio o 5 dalla malattia professionale. Il datore di lavoro non dovrà più quindi inviare il certificato medico, del quale dovranno essere riportati esclusivamente i riferimenti.
Dal 22 marzo sono disponibili sul sito dell’Inail gli applicativi per la consultazione del certificato medico. Il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo indeterminato ha gli stessi obblighi e si applicano le stesse sanzioni del settore industria. Per gli autonomi invece l’obbligo viene posto a carico del titolare del nucleo familiare dell’infortunato.
Anche in tali ipotesi il medico che presta la prima assistenza ad un lavoratore agricolo ha l’obbligo di redigere il certificato medico che trasmette poi all’INAIL
Inail ed obbligo di denuncia all’Autorità locale
L’Inail ha un obbligo di trasmissione alle direzioni territoriali del lavoro e all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortale o con prognosi a 30 giorni.
L’Inail poi procede a trasmettere, a decorrere dal 22 marzo tali denunce tramite PEC. Sul portale dell’Inail, sono disponibili per l’utenza i seguenti servizi: Servizio certificati di infortunio e malattia professionale e Cruscotto certificati medici. Sia per lavoratori che per i datori di lavoro sono previsti degli obblighi. In particolare il dipendente in caso di infortunio deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, i giorni di prognosi, la data di rilascio. Resta ferma la possibilità per i datori di lavoro di consultare la certificazione trasmessa telematicamente all’INAIL inserendo il CF del lavoratore e il Numero identificativo del certificato medico.
Qualora il datore di lavoro non sia in grado indicare il numero identificativo del certificato medico perché non inserito nel certificato trasmesso dal medico all’INAIL, nella denuncia verrà indicato un codice fittizio. Per altre informazioni sul tema potete premere il bottone Seguiin alto accanto al mio nome.