Ha avuto vita breve il contestato decreto ministeriale 9 dicembre 2015 (noto ai più come DM Lorenzin o decreto appropriatezza), che aboliva il ticket fuori dai casi di prescrizione medica, di fatto escludendo dalla tutela sanitaria circa 200 prestazioni, per la gran parte analisi ed esami di laboratorio anche importanti per la tutela della salute (risonanza magnetica, esami di controllo come la mammografia e quello del colesterolo, gli esami allergologici dei bambini ecc.), ma anche gli interventi chirurgici ed i trattamenti di lesioni dentarie.
Queste prestazioni potevano essere prescritte dal medico curante solo se rispettavano le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza stabilite dal decreto stesso, restando altrimenti a carico del paziente che doveva pagarle di tasca propria. Nato per porre un argine al ricorso alla medicina difensiva, il DM Lorenzin stabiliva anche maxi sanzioni per chi prescriveva prestazioni o visite specialistiche inutili o, comunque, superflue. Insomma, da un eccesso all’altro, con il conseguente quanto inevitabile impasse delle prescrizioni mediche.
Cosa cambia in merito all’appropriatezza prescrittiva per medici e pazienti?
Preceduto da una circolare ministeriale ad hoc, ilDpcm con i nuovi livelli essenziali di assistenza (lea) attende solo il via libera definitivo del Mef: le prestazioni sottoposte a condizioni di erogabilità riguarderanno solo alcune prestazioni di medicina nucleare e i test genetici.
In tutti gli altri casi verranno date solo delle indicazioni appropriatezza prescrittiva, restituendo così al medico curante autonomia professionale e responsabilità. Queste indicazioni, infatti, costituiranno semplicemente dei criteri di riferimento sui quali parametrare l’attività prescrittiva generale del medico, ma privi di vincolatività sulla specifica prescrizione.
Secondo una prima stima, lalista delle prestazioni che saranno esenti da ticket comprenderebbe, all’incirca, solo 40 prestazioni sanitarie, un dato che non presta il fianco a soverchie critiche anche sotto il profilo del mancato rispetto dell’art. 32 della Cost. nella parte in cui garantisce cure gratuite agli indigenti.