Decreto dignità: pronti, partenza, via.
Dopo la firma del Capo dello Stato il decreto c.d. dignità entrerà immediatamente in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dovrà essere convertito in legge, a pena di inefficacia, entro i successivi 60 giorni.
Il provvedimento segna un'inversione di tendenza rispetto alle politiche sul lavoro del Governo precedente. Troppo timida secondo alcuni, ma sufficiente a scatenare un'alzata di scudi da parte delle imprese. Ma cosa cambierà, in concreto, nel mondo del lavoro?
Contratti a termine
La novità più rilevante riguarda i contratti a termine.
Il d.l. 20 marzo 2014 n. 34 (il “decreto Poletti”), convertito in legge 16 maggio 2014 n. 78 aveva di fatto liberalizzato i contratti a tempo determinato.
Le imprese potevano assumere con contratto "a termine" anche per ragioni non contingenti, con due soli limiti, per di più flessibili: la durata massima del contratto, fissata in 36 mesi (salvo diversa previsione dei CCNL) e un tetto numerico (pure derogabile) del 20% rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. Il superamento di questa percentuale, peraltro, non era sanzionata con la conversione del contratto a tempo indeterminato (d.lgs n. 81/2015).
Il decreto dignità reintroduce le "causali" previste dalla legislazione previgente per giustificare l'apposizione di un termine al rapporto di lavoro, ma solo per contratti di durata non inferiore ai 12 mesi e con l'esclusione dei contratti per attività stagionale.
Inoltre, il provvedimento accorcia il limite temporale da 36 a 24 mesi e riduce il numero delle proroghe.
Licenziamenti
Meno incisive le misure prese dal Governo in materia di licenziamenti.
La finalità del decreto dignità è quella di scoraggiare i licenziamenti illegittimi inasprendo il regime sanzionatorio previsto dal Jobs Act anche se difficilmente i correttivi previsti dal Governo potranno costituire un valido deterrente.
Per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 la tutela reintegratoria, infatti, resta ancora residuale e confinata alle ipotesi di licenziamenti nulli o discriminatori ovvero privi di giusta causa per insussistenza del fatto contestato al lavoratore, anche quando il licenziamento è sproporzionato. Per i licenziamenti c.d. economici o collettivi la tutela standard per i nuovi assunti rimane, pertanto, quella indennitaria ed è solo sulla misura dell'indennizzo che, infatti, interviene il decreto aumentandola del 50%.
Fuori dalla previsioni del decreto restano temi caldi, quali i contratti di somministrazione e i voucher, rinviati alla discussione parlamentare.