Può capitare che il destinatario di una raccomandata non si faccia trovare o non sia realmente a casa. In tali ipotesi, quando può considerarsi perfezionata la notifica dell’atto? La risposta è contenuta nella recente sentenza n. 22311/16 della Cassazione che ha fornito delle utili delucidazioni. E’ infatti molto importante capire il giorno esatto del ricevimento dell’atto proprio perché è da tale momento che si producono determinati effetti.

Infatti se per gli atti giudiziari vale la regola secondo cui, chi spedisce un precetto o una citazione, per mezzo del servizio postale può far affidamento sulla data di consegna del plico all’ufficiale giudiziario e non su quello di ricevimento dello stesso, per le raccomandate e tutti gli atti non giudiziali vale la regola opposta .Per tali lettere infatti gli effetti incominciano a prodursi non dalla data di spedizione, ma da quella di consegna della raccomandata.

Ad esempio se si vuole spedire una lettera di disdetta del contratto di affitto prima del termine di rinnovo automatico del contratto, non conta la data del timbro postale ma quella del ricevimento della busta da parte del destinatario.

Se il destinatario è assente cosa succede?

Secondo i giudici di legittimità qualora dovesse accadere che il destinatario non si trovi in casa, a contare sarà la data dell’avviso di giacenza alla posta. L’avviso che il postino lascia nella cassetta delle lettere del destinatario avvisandolo che può recarsi alle poste per ritirare il plico produce l’effetto di far conoscere al destinatario l’esistenza dell'atto a lui notificato. La raccomandata, dunque, si considera ugualmente conosciuta e recapitata quello stesso giorno, anche se il destinatario dovrà poi ritirarla alle poste in un giorno successivo.

A quest’ultimo, non rimane quindi che tentare di contestare dei vizi della notifica, al fine di far dichiarare la nullità o l’annullabilità dell’atto giudiziario o della semplice raccomandata.

Quali i vizi più rilevanti delle notifiche?

Fra i vizi più rilevanti delle notifiche vi sono quelli che riguardano :

  • la notifica del ricorso effettuata da persona qualificata non come ufficiale giudiziario ma come “responsabile ufficio personale”
  • la notifica richiesta dal domiciliatario senza mandato
  • mancato rispetto dell’ordine tassativo delle persone, destinatarie dell’atto da notificare
  • vizi relativi alla notifica ai soggetti diversi dal destinatario;
  • incertezza assoluta sul soggetto a cui è stata fatta la notifica
  • vizi relativi alla notifica all’avvocato domiciliatario
  • mancato rispetto dei luoghi in cui notificare l’atto
  • mancata affissione dell’avviso di deposito sul portone, invece che alla porta dell’appartamento ( nullità);
  • notifica eseguita con la procedura prevista dalla legge in caso di irreperibilità del destinatario (nullità);
  • mancato invio della raccomandata al destinatario in caso di consegna al portiere o al vicino
  • notifica eseguita nelle forme previste per il caso di indirizzo sconosciuto senza aver prima compiuto le ulteriori ricerche.
  • assenza della relata di notifica.
  • mancata indicazione delle generalità del consegnatario qualora non fosse identificabile in nessun altro modo
  • mancata indicazione del luogo di notifica o del giorno in cui l’ufficiale ha notificato l’atto
  • mancata o errata compilazione della relata
  • mancata sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario nell’originale dell’atto da notificare
  • difformità della copia notificata dell'atto rispetto all’originale: la notifica è però valida.