L'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem) ha espresso profonde perplessità sulle motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’ex sindaco di Chamois,Mario Pucci. La sentenza riguarda il reato di deturpamento di bellezze naturali in relazione al caso del Lago di Lod, sollevando importanti interrogativi sul ruolo e le responsabilità degli amministratori pubblici.

La vicenda che ha portato alla condanna trae origine dai prelievi e dai mancati rifornimenti d’acqua che, nella primavera del 2022, causarono un drastico abbassamento del livello dello specchio d’acqua di Chamois.

Questa situazione ha reso definitiva la condanna per l'ex primo cittadino.

Uncem ha collegato la decisione della Suprema Corte al tema delle responsabilità che gravano sugli amministratori pubblici quando intervengono su beni territoriali di elevato valore ambientale e naturalistico. Richiamando la sentenza Cass. pen., Sez. III, 16 marzo 2026, n. 10064, l'organizzazione ha evidenziato come sia stata riconosciuta la responsabilità dell’ex sindaco per l’intervento sul regime ecologico del lago alpino di Lod, pur in assenza di competenza diretta. Ciò solleva preoccupazioni per i futuri precedenti.

L'interpretazione dell'articolo 734 del codice penale

Centrale, secondo Uncem, è l’interpretazione del reato contravvenzionale previsto dall’articolo 734 del codice penale.

Tale reato, non avendo una condotta "tipizzata", può essere integrato da qualsiasi azione o omissione, dolosa o colposa, che distrugga o alteri le bellezze naturali di un luogo.

La Cassazione ha precisato che l’alterazione delle bellezze naturali rileva non solo in senso puramente naturalistico (come modificazione fisica dei luoghi), ma anche in un senso giuridico. Quest'ultimo si riferisce a una trasformazione arbitraria che incide sull'interesse collettivo della comunità destinataria della tutela del bene.

Uncem ha sottolineato un altro passaggio significativo: la Corte ha specificato che l’alterazione contemplata dalla norma penale non deve essere necessariamente irreparabile. La lesione può quindi configurarsi anche se la bellezza dei luoghi è ripristinabile, ampliando la portata del reato e le potenziali responsabilità.