Nei contratti di assicurazione della rc auto, l'assicurato può decidere di corrispondere il premio versandolo in unica soluzione oppure in più rate; solitamente si opta per una rateizzazione semestrale, con versamento di due rate nel corso dell'anno.

Le polizze di rc auto sono coperture assicurative aventi durata di un anno senza tacito rinnovo; l'assicurato non dovrà più preoccuparsi di inviare disdetta nei termini di contratto, per sciogliere il rapporto con la compagnia. Alla scadenza naturale del contratto l'assicurato potrà stipulare una nuova polizza con la stessa compagna oppure, senza alcuna comunicazione, potrà decidere di cambiare assicuratore.

Rimarranno a favore dell'assicurato 15 giorni (cosiddetti di tolleranza) durante i quali la copertura sarà ancora efficace, ai fini del pagamento di eventuali sinistri.

Quando la copertura può ritenersi sospesa

Qualora l'assicurato abbia scelto la rateizzazione del premio, in caso di scadenza del termine per il pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resterà sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. Tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 codice civile. È quanto stabilito dalla sentenza della corte di cassazione numero 5944 del 14 marzo 2014.

Ne consegue che una volta scaduto il suddetto termine, il veicolo sarà privo di copertura assicurativa e chi lo ha messo in circolazione risulterà soggetto alla relativa sanzione amministrativa come disposto dalla legge.

Dispone infatti l'art. 193 del codice della strada che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa rc auto. Ed è proprio in caso di accertamento da parte delle autorità competenti, dell''assenza di un certificato di assicurazione o di un contrassegno non più valido, che scattano le sanzioni amministrative.

Un eventuale pagamento tardivo da parte dell'assicurato, accettato dalla Compagnia assicuratrice, potrà impedire lo scioglimento del contratto di assicurazione ma gli eventuali sinistri, che dovessero verificarsi dopo il quindicesimo giorno fino al pagamento del premio, resteranno fuori copertura.

Poiché la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato, a quest'ultimo non resterà che rivolgersi al Fondo di garanzia delle vittime della strada.