Appena letta la notizia, la mia prima reazione è stata quella di pormi due domande:” C'era proprio bisogno di altre leggi? Ed ancora:” quando a scuola venivo interrogata in diritto sui reati contro la P. A. e parlavo di Concussione, Corruzione e Peculato, di cosa parlavo? Non erano sufficienti le norme esistenti ad evitare che circa 90 parlamentari dei vari partiti fossero indagati e/o condannati. Leggendo il testo del ddl del Ministro Severino, mi sono accorta che ci sono alcune variazioni sostanziali alla normativa precedente; introduzione di nuovi reati ed inasprimento delle pene.

Introducendo il reato di traffico di influenze vengono puniti due o più soggetti che si promettono denaro e/o favori che comportano un atteggiamento contrario o ritardato di un atto d'ufficio, trasgredendo s' incorre in una pena che va da 1 a 3 anni. Viene anche introdotto il concetto di "indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità" che unisce e sintetizza le norme espresse dai precedenti articoli del c.p.p. 317/319.

Per la concussione, la pena va da 6 a 12 anni (erano da 4 a 12).I pubblici ufficiali e/o gl'incaricati di pubblico servizio: colpevoli di tale reato avranno da 3 a 8 anni di reclusione, ed è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma solo indotto alla promessa o alla dazione, si rende limitatamente corresponsabile di una scelta criminale con una pena fino a 3 anni.

Inoltre troviamo ”l'evoluzione” dell'articolo 18 c.c.p che amplia il reato di corruzione. Infatti se precedentemente la normativa  prevedeva la corruzione per atto conforme ai doveri d'ufficio, il nuovo ddl sanziona la corruzione per l'esercizio della funzione (da 1 a 5anni).

Variazioni di pena dei 7 art. c.p.p. riguardanti la corruzione;  per corruzione in atti giudiziari si rischiano da 4 a 10 anni con un innalzamento della pena minima di 1 anno per la forma aggravata, e da 4 a 8 anni per il reato di corruzione propria. Per il peculato: pena minima passa da 3 a 4 anni mentre l'abuso di ufficio: dagli attuali sei mesi-tre anni si passa da uno a quattro anni.

Il  reato di corruzione tra privati, che rivede l'art.2635 del CPP., da 1 a 3 anni di reclusione. Viene inserita la procedibilità d'ufficio e non solo su richiesta di parte se vi sia distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Aumentato anche il numero di reati la cui condanna comporta  l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e viene conformata alla UE la disciplina per la confisca di beni. Nel capitolo dei magistrati fuori ruolo (dal comma 66 al 74) si introduce l'obbligo per tutti i giudici con funzioni apicali di dichiararsi fuori ruolo. Per tutti gli altri casi sarà' il governo attraverso una delega a stabilire entro 4 mesi le varie casistiche. Sarà di 10 anni la durata massima delle attività' extra, ad eccezione di chi ha incarichi elettivi presso gli organi costituzionali o internazionali.

Ogni modifica apportata dal Governo nei vari casi seguirà criteri che tengano conto delle "differenze” dei regimi e delle funzioni legate alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura di Stato.

Al fine di evitare ingerenze mafiose ogni prefettura esporrà una lista riportante imprese virtuose e impedirà l'assegnazione di appalti pubblici alle aziende condannate per corruzione e mafia.