La posizione ufficiale finale e senza ulteriori strascichi polemici la pone come sempre la Corte di Cassazione organo supremo in materia di sentenze che non possono essere appellate.

Quella emessa recentemente dalla Sezione Tributaria, recante il n. 14861  sarà la classica spada che taglia il nodo di Gordio  relativamente all’invio delle cartelle esattoriali i cui avvisi non sempre vengono consegnati nelle mani dei legittimi destinatari.

Casi di gente che si è vista pignorare immobili senza che nemmeno abbia avuto il tempo di poter esprimere anche una opinione sono stati eclatanti e sicuramente non incoraggianti.

In tema di notificazioni a mezzo posta, infatti, quando la Legge prevede che si debba accertare il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, bisogna accertarsi che quest’ultimo abbia effettivamente recepito il plico inviato.

Posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non a quella dell'effettivo recapito al destinatario, che potrebbe anche avvenire in data successiva, l'unico documento attestante la consegna e la sua data certa, resta l'avviso di ricevimento della raccomandata; la produzione in giudizio dell’avvenuta consegna è onere che grava sulla parte notificante, e venendo a mancare – salva l'ipotesi di rilascio di un duplicato, ai sensi dell'art.

8 del d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655 in caso di smarrimento - non è dato supplire con atti equipollenti, quali la dichiarazione di consegna rilasciata dal dirigente dell'ufficio postale (Cass. nn. 2572 del 1995, 16184 del 2009, 13639 del 2010).

Siccome la correttezza del procedimento che va a formare la  pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica dell’ atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la definitiva nullità dell'atto consequenziale notificato.