Per quanto riguarda la successione dell'immobile adibito a prima casa, da parte di almeno uno degli eredi, sono previste delle particolari agevolazioni.
Le imposte non vengono infatti calcolate sul valore catastale dell'immobile ma sono determinate in misura fissa. Fino al 31 dicembre 2013 gli importi minimi da pagare erano stabiliti nella misura di euro 168,00 per ognuna delle due imposte.
Con il decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito in legge n. 128 dell'8 novembre 2013, tali importi minimi sono stati elevati a euro 200,00 (sempre per ciascuna imposta) a decorrere dall'1 gennaio 2014.
Ma per calcolare i nuovi importi bisogna fare riferimento alla data di presentazione o a quella di apertura della successione? (Per data di apertura della successione s'intende la data di decesso del "de cuius"). A riguardo ci sono state, infatti, delle interpretazioni diverse da parte delle locali agenzie delle entrate.
Per la corretta applicazione dei nuovi importi è possibile fare riferimento alle indicazioni fornite con le risoluzioni n. 6/E del 09/01/2006 e n. 43/E del 26/05/1998:
- Per le dichiarazioni di successione aperte in vigenza dell'imposta di successione, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in base alle norme in vigore alla data di apertura della successione;
- Per le dichiarazioni di successione aperte nel periodo di abrogazione dell'imposta di successione, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in base alle nuove misure fisse previste dalla nuova normativa.
Quindi l'aumento dei nuovi importi di euro 200,00 per le imposte ipotecarie e catastali si applica alle:
- Dichiarazioni di successioni apertesi dal 1 gennaio 2014;
- Dichiarazioni di successione apertesi nel periodo di abrogazione dell'imposta di successione(dal 25/10/2001 al 02/10/2006) e presentate dopo l'1 gennaio 2014.