Con la stipula del rogito davanti al notaio per il trasferimento di un immobile, vi è l'obbligo di versare alcune imposte per l'atto di compravendita: è bene conoscere l'importo cui si va incontro.
E' il notaio ad effettuare il pagamento, addebitando l'importo al cliente nella parcella.
Le imposte connesse all'acquisto di un immobile variano a seconda della destinazione dell'immobile e del soggetto venditore.
Qualora si acquisti una prima casa si potrà beneficiare di una imposizione fiscale agevolata, con pagamento dell'imposta in misura inferiore rispetto a quella ordinariamente dovuta.
A fronte degli articoli 10 del D.lgs 23/2011 e 26 del DL 104/2013 dal 1° gennaio 2014 il carico fiscale in caso di compravendita tra privati avente ad oggetto una prima casa, ha subito una riduzione.
Imposta di registro
L'imposta di registro è un'imposta indiretta, che colpisce il trasferimento della ricchezza ed è dovuta per la registrazione di un atto pubblico o una scrittura privata. Varia in funzione della tipologia dell'atto registrato.
Per l'acquisto di immobili destinati a prima casa l'aliquota si applica sulla rendita catastale rivalutata; passa dal 3% al 2% mentre in caso di immobile registrato al catasto come immobile di lusso l'aliquota passa dal 7% al 9%.
Per gli altri trasferimenti immobiliari si calcola invece in base al prezzo riportato nell'atto.
A partire da quest'anno è previsto un importo minimo di tale imposta pari a 1.000 euro.
Imposta ipotecaria
L'imposta ipotecaria è dovuta per l'annotazione del trasferimento di proprietà o di altri diritti o vincoli presso la Conservatoria dei Registri immobiliari.
Imposta ipotecaria diviene fissa e passa da 168 a 50 euro.
Quando l'imposta dipende da atti soggetti ad IVA, come l'acquisto di un immobile dall'impresa costruttrice, l'importo è stabilito nella misura fissa di 200 euro.
Imposta catastale
L'imposta catastale è dovuta per il trasferimento di immobili o per la costituzione sugli stessi di altri diritti o vincoli. Imposta catastale diviene fissa e passa da 168 a 50 euro.
Quando l'imposta dipende da atti soggetti ad IVA, come l'acquisto di un immobile dall'impresa costruttrice, l'importo è stabilito nella misura fissa di 200 euro.
Si segnala inoltre l'esenzione per le compravendita immobiliari dall'imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie.
Le nuove disposizioni in materia di imposizione fiscale sopra descritte si applicano a tutti gli atti stipulati dal 1° gennaio 2014. Per gli atti di compravendita stipulati nel 2013 e registrati nel 2014 si continua ad applicare la tassazione del 2013.