Dall’Unione Europea è arrivata una direttiva, la n.17/2014 sul credito ipotecario che a breve verrà recepita dall'Italia. A tal proposito, infatti, è stata presentata alla Camera, in commissione finanze, una bozza di D.lgs che dovrà essere approvato entro il 21 marzo 2016, e che permetterà alle banche di recuperare in maniera più veloce le garanzie su un credito legato alla sottoscrizione di un mutuo. La notizia, uscita pochi giorni fa sul quotidiano "Il Giornale",mette in risalto quelli che sono i punti essenziali della direttiva "Mortgage Credit".

In breve, gli Stati Membri devono consentire alle parti di un contratto di mutuo, come una banca e il proprio cliente, di convenire che nel caso di mancata restituzione delle somme prestate, la banca può esigere il trasferimento della proprietà del bene immobile.

Ne consegue che non ci sarà più bisogno di avviare la procedura esecutiva. La direttiva comunitaria, emanata allo scopo di proteggere i diritti dei consumatori, stabilisce quindi che le conseguenze per chi non riesce a rimborsare le rate di un mutuo, consistono nell'irrevocabile appropriazione dell’immobile da parte della banca, che provvederà a venderlo. Il cliente debitore, dopo la vendita dell’immobile,potrà ottenere indietro eventualmente solo l'eccedenza tra il prezzo di cessione e l'importo del debito non rimborsato.

Viene meno il procedimento esecutivo e la banca avrà più poteri

La direttiva europea, su cui alcuni esperti di diritto hanno sollevato dei dubbidi incostituzionalità, in buona sostanza si pone in contrasto con l’articolo del codice civile che disciplina il divieto di patto commissorio. Esso consiste nell'accordo con il quale debitore e creditore convengono che per l’inadempimento dell'obbligazione, il bene dato in garanzia passi in proprietà del creditore (articolo 2.744 Codice civile ).

La ratio del divieto mira a tutelare la posizione del debitore, che si troverebbe a soggiacere alla pretesa del creditore, che illecitamente andrebbe a conseguire il diritto di proprietà su di un bene del debitore.

Le conseguenze pratiche che dovrebbe avere il recepimento di tale misura consisterebbero in un'abbreviazionedei tempi della giustizia civile, proprio perché si salterebbe il passaggio in Tribunale.

Il TU in materia bancaria, infatti, prevede che se il debitore per 7 volte non provvede a rispettare la scadenza, per il pagamento delle rate la banca può subito avviare la procedura esecutiva in Tribunale per l'escussione della garanzia. Il rischio che si corre eliminando tale iter, però, secondo alcuni, è proprio quello di diminuire le garanzie legate alla procedura esecutiva disciplinata dal codice di procedura civile.

Cosa dice la bozza del D.lgs ?

La bozza del D.lgs di recepimento della direttiva europea contiene un passaggio che in realtà non è previsto dalla direttiva stessa. Essa stabilisce che l’accordo relativo alla restituzione o al trasferimento del bene immobile potrebbe non solo essere contenuto nel contratto di finanziamento, ma anche essere stabilito successivamente.

Di conseguenza la banca, in qualsiasi momento, potrebbe porre il cliente di fronte ad una scelta: subire il pignoramento immobiliare con aumento di costi e varie spese legali, o abbandonare la casa e liberarsi del debito. A preoccupare molto è l'avverbio "successivamente", che è un po' controverso perché potrebbe estendere l’ambito di applicazione del D.lgs anche a quei contratti di mutuo già in essere, oltre che a quelli stipulati successivamente al 21 marzo, facendo quindi un altro grande regalo alle banche.