Equitalia, prima di pignorare i beni dei contribuenti, deve rispettare delle regole ben precise che prevedono determinati limiti e condizioni. Il pignoramento, che consiste in una serie di atti utili alla soddisfazione delle ragioni economiche del creditore, può essere effettuato su beni mobili ed immobili del debitore. Vi sono però dei beni che non possono mai costituire oggetto dipignoramento, anche se bisogna distinguere quelle ipotesi in cui sia Equitalia ad essere creditore oppure un altro soggetto. Allo stesso modo Equitalia incontra dei limiti laddove decida di ricorrere all'ipoteca.

In tali casi il suo credito complessivo verso il debitore deve esser sempre superiore a 20.000 euro. Anche se l’ipoteca e il pignoramento sono 2 cose diverse, Equitalia infatti non può mai pignorare beni immobili se il suo credito non supera tale cifra.

Equitalia: può pignorare pensioni, stipendio e conto corrente?

Con riferimento al pignoramento delle pensioni, il Dl n. 83/2015 ha modificato l’art. 545 c.p.c. prevedendo che non può mai essere pignorata quella somma corrispondente alla misura mensile dell’assegno sociale aumentato della metà. L'assegno sociale è quella parte della pensione che assicura mezzi adeguati esigenze di vita. La somma della pensione impignorabile corrisponde a circa 680 euro.

Nei casi in cui la stessa superi invece tale cifra, Equitalia incontra le stesse regole previste per lo stipendio. Ovvero l’importo eccedente non sarà interamente pignorabile, ma solo nei limiti di 1/5. Equitalia su uno stipendio non superiore a 2.500 euro può effettuare un pignoramento nei limiti di 1/10. Se lo stipendio è compreso fra 2.501 e 5.000 euro non può pignorare più di 1/7, se lo stipendio è superiore a 5.001 euro, può effettuare il pignoramento nei limiti di 1/5.

Riguardo al conto corrente e alle Pensioni accreditate sullo stesso, le modifiche apportate dal D.l. n. 83/2015 prevedono che

  • se la pensione è stata accreditata in data anteriore al pignoramento, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (1440 euro).
  • se la pensione è stata accreditata alla stessa data del pignoramento o in data successiva, il pignoramento non può essere superiore a 1/5.

Se il creditore agisce in violazione dei limiti imposti, andando magari a pignorare somme superiori a quelle determinate il pignoramento si considera (parzialmente) inefficace.

Quali le cose su cui non è possibile attivare il pignoramento?

Non sono anche pignorabili tutto l’arredamento (anche i letti), gli elettrodomestici, gli utensili da cucina e le polizze vita. Ogni creditore ed Equitalia può pignorare il fondo patrimoniale a condizione che il debito tributario sia stato contratto per esigenze della famiglia. All’infuori di tali casi, il creditore prima doveva dimostrare in giudizio che l’atto di costituzione del fondo aveva il solo intento di evitare di pagare il debito preesistente. In tali casi con l’azione revocatoria si poteva rendere inefficace l’atto stesso, previa prova dell’intento fraudolento del debitore. A seguito del Dl n. 83/2015, il creditore non dovrà più agire con l’azione revocatoria.

Tutte le volte in cui il debitore costituisce il fondo patrimoniale successivamente alla nascita del credito, il creditore può procedere ad esecuzione forzata, anche senza aver ottenuto una sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria. L’unica condizione richiesta è che il creditore trascriva il pignoramento entro 1 anno dalla data della costituzione del fondo.