Non è sempre facile capire quando per pergolati, gazebo, pensiline e tettoie è necessario il permesso di costruire. Occorre distinguere infatti anche l’uso provvisorio o permanente che della struttura il proprietario deve fare. Ecco quindi che recente giurisprudenza (Consiglio di Stato sent. n. 306/2017) ha disciplinato le ipotesi in cui è necessario o meno il titolo abilitativo partendo sempre dall’articolo 3, del Dpr 380/2001, che prevede infatti che le opere precarie non necessitano di titolo abilitativo, essendo assimilati agli interventi di arredo.
Pergotende e gazebo: quando è richiesto il titolo abilitativo?
Il Consiglio di Stato con la recente sentenza sopracitata ha chiarito che per la pergotenda non è richiesto il permesso di costruire al Comune: si tratta, infatti, di una costruzione che rientra nella cosiddetta edilizia libera, anche perché è facilmente ed immediatamente rimovibile e non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni. Non occorre infatti il permesso di costruire per una struttura leggera destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico. È infatti necessario solo per gli «interventi di nuova costruzione» che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.
Per quanto riguarda invece la necessità o meno di chiedere l’autorizzazione al Comune per il gazebo il Cons.
St. con sent. n. 306/2017 ha statuito che il gazebo necessita del permesso di costruire quando la sua finalità non sia transitoria e precaria. Il gazebo, di norma viene realizzato con una struttura portante in alluminio, in ferro battuto o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili e può essere realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti.
Se però lo stesso è funzionale a soddisfare esigenze permanenti, anche per uso stagionale, con sicuro incremento del carico urbanistico non si è esonerati dall’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Comune. Esso si considera «nuova costruzione» sebbene si tratti di manufatto leggero, anche prefabbricato. L’installazione di un gazebo con una volumetria inferiore al 20% non è invece soggetto al permesso di costruire.
Veranda e piccolo fabbricato: i casi in cui è richiesta l’autorizzazione dal comune
Per quanto riguarda la veranda invece una recente sentenza del Consiglio di Stato prevede che indipendentemente dalla dimensione della veranda stessa, dai materiali usati c’è sempre la necessità della cosiddetta licenza edilizia. La veranda viene definita come un locale o spazio coperto, realizzabile su balconi, giardini, che è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate, determinando un aumento della volumetria dell’edificio. Per quando riguarda l’autorizzazione del condominio, invece non è necessario il consento dei proprietari degli altri appartamenti, dato che la stessa è realizzata sulla proprietà esclusiva di un solo condomino.
È comunque richiesto un previo avviso all’amministratore; evitando che la veranda pregiudichi la stabilità dell’edificio o leda l’estetica della facciata del palazzo. Il comune non può richiedere la presenza o l’assenza del consenso dell’assemblea come condizione per la concessione del permesso di costruire. Viceversa, la veranda priva di permesso di costruire deve essere demolita non appena arriva l’ordine (non soggetto a prescrizione) del Comune.
Infine il permesso di costruire è necessario anche per montare un piccolo prefabbricato, purché non destinato a soddisfare un’esigenza provvisoria. A dirlo è stata la Cassazione con sentenza n. 6872/17 del 14.02.2017 che ha precisato che la precarietà dell’opera edilizia, unica condizione per non dover chiedere l’autorizzazione al Comune prima di costruire non si determina sulla base dei materiali utilizzati, ma dall’uso provvisorio e quindi meramente temporanee della struttura. Solo se la finalità del fabbricato è temporanea, non richiede la licenza edilizia e ciò a prescindere dall’incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati.