Una recentissima sentenza del Tar Campania ha stabilito che è possibile coprire un terrazzo con una tettoia senza che ciò comporti aumento di volumetria se la struttura è aperta sui tre lati. In tal caso non è necessario richiedere il permesso di costruire.

La decisione del TAR in contrasto con la Cassazione?

Il TAR Campania con la sentenza n. n. 109/2017 del 16.01.2017 ha statuito che il Comune non può ordinare l’abbattimento di una tettoia non autorizzata se la struttura, anche se eseguita in appoggio di un muro, si apre solo su tre lati, non rappresentando aumento di volumetria.

La sentenza si pone in evidente contrasto con altre precedenti sentenze (n. 27575/2015) nella quali la cassazione ha statuito l’esatto contrario, ovvero la necessità del permesso di costruire.

Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione infatti sarebbe necessario il permesso di costruire (autorizzazione del Comune) per le tettoie di rilevanti dimensioni, eccezion fatta per quelle di minima sporgenza rispetto al muro e che pertanto non creano alcuno spazio abitabile, realizzate quindi a solo scopo estetico e come riparo da pioggia e intemperie in prossimità del portone di casa.

Secondo il medesimo orientamento non sono soggette a permesso le strutture di ferro purché rimovibili, quindi non fissate al suolo in modo stabile.

Se invece la struttura è permanente e non rimovibile allora necessiterebbe del permesso di costruire in base all’ art.10. comma 1 lettera c) del DPR 380/01.

Nessun permesso se i tre lato sono aperti

Il Tar Campania afferma che la tettoia con apertura sui tre lati eseguita in appoggio alle mura non necessita di alcuna autorizzazione.

Nel caso di specie si trattava di una tettoia con apertura sui tre lati di circa 30 metri quadrati con altezza in gronda di circa 2,50 metri, gronda di circa 2,60 metri. Ebbene, secondo i giudici campani tale struttura non rientrerebbe in quelle oggetto dell’art. 10 co. 1 lett. c) in quanto tale norma si applica solo alle strutture che generano “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” e che contestualmente comportano “modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti”.

Nel caso oggetto di decisione, invece, non ricorrerebbe tale presupposto (l’aumento di volumetria). Tale tipo di tettoia, secondo il Tar, può quindi essere realizzata senza alcun permesso, anche se di estensione rilevante.

L’ordine di demolizione è imprescrittibile

Ricordiamo, in tema di abuso edilizio, che l’eventuale ordine di demolizione essendo una sanzione amministrativa non è soggetto a prescrizione sebbene disposto dal giudice penale. Ciò è quanto statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 35052/2016 del 19/08/2016. E’ stato quindi confermato che l’ingiunzione di demolizione ha carattere di accessorietà rispetto al procedimento penale, anche quando disposto in sede penale.