Il caso affrontato stavolta dalla cassazione trae origine dalla richiesta di risarcimento avanzata da un malcapitato pedone inciampato su un tombino sconnesso. Nel corso dell’istruttoria l’attore aveva indicato quale unico mezzo di prova la testimonianza del fratello.

Tale prova è da considerarsi da sola sufficiente ai fini della dimostrazione dell’insidia e delle lesioni subite (anche in assenza dell’indicazione della causa del sinistro sul referto del pronto soccorso).

La prova dell’insidia stradale

La Cassazione, con la recente sentenza n. 14706/2016 ha accolto il ricorso dell’attore che si era visto rigettare nel merito la domanda per insufficiente prova del fatto (la caduta sul tombino).

La Corte di Appello infatti aveva accolto la domanda spiegata in secondo grado dall’Ente in considerazione della prova del fatto che era stata data solo attraverso la dichiarazione dell’unico testimone, trattandosi del familiare (fratello) dell’attore. Secondo i giudici di appello infatti non era stato sufficientemente provato il fatto, per giunta il testimone non era stato indicato da subito nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, ma indicato solo successivamente attraverso la memoria istruttoria (secondo termine 183 VI co. c.p.c.).

Non è necessario indicare il testimone nell’atto introduttivo del giudizio

In primis, la Corte chiarisce (come precisato già in passato) che non è necessario che l’attore indichi il nominativo del testimone fin dall’atto di citazione in quanto la norma non impone tale gravoso onere in capo allo stesso.

Difatti i termini che il codice di procedura civile assegna alle parti ex art. 183 VI co. sono destinati proprio a tale scopo, ovvero quello di indicare (per la prima volta) i mezzi di prova dei quali si intende avvalere la parte, quindi anche della prova testimoniale.

L’attendibilità della testimonianza del familiare

Il giudice d’appello afferma che l’attore "non allega alcun referto di pronto soccorso del 4.1.2002 con il riferito controllo radiografico" e ciò solo fa sì che di quanto raccontato dal fratello dell’attore (l’avere soccorso il fratello nell’immediatezza, sull’avere accompagnato il fratello al pronto soccorso e sull’averlo poi riaccompagnato a casa) "non viene documentato alcunché".

Secondo gli Ermellini si tratta peraltro di una evidente illogicità, dal momento che non può configurarsi come assenza della prova documentale di "alcunché" l’inesistenza di un referto del pronto soccorso nel caso in cui questo non attesti una radiografia. E d’altronde “non si comprende perché la corte dia per scontata la necessità di una completa conferma documentale della testimonianza di V.A”: in pratica il vincolo di parentela non inficia automaticamente l’attendibilità del teste e non rende necessari riscontri esterni.

Non vi è nel nostro ordinamento alcuna norma che subordini l’attendibilità del testimone alla inesistenza di un vincolo di parentela o coniugale. Già la Corte Costituzionale con la famosa sentenza 248/74 ha fatto venir meno il divieto imposto dall’art 247 c.p.c., per cui la testimonianza non può essere esclusa a priori per il solo fatto del legame familiare, ma è necessario che ricorrano ulteriori elementi dai quali il giudice può ritenere inficiata la credibilità (Conforme anche la Cassazione con sentenze nr. 4202/2011 e 25549/2007).

In conclusione non è necessario che la dichiarazione resa dal familiare debba essere supportata da altri mezzi di prova (documentali e non) o da altri elementi esterni, a meno che non si tratti di testimonianza “de relato”. Per restare aggiornato sulle novità di diritto, lavoro ed economia premi il tasto Segui accanto al nome.