Questo periodo di quarantena a casa, ha messo in luce la necessità di moderare i consumi domestici e trovare delle soluzioni di risparmio alternative. Questo avviene soprattutto quando l’offerta di cui si fruisce per luce o gas sta per terminare, perché il gestore potrebbe imporre delle variazioni contrattuali che prevedono tariffe più alte. Infatti, la durata dei contratti luce e gas ha tempo indeterminato e, una volta scaduta la promozione applicata all’inizio della fornitura, il gestore può decidere autonomamente di applicare un aumento delle tariffe.

Tale evenienza è riconosciuta in termini legali e prende il nome di ‘modifica unilaterale del contratto’, anche se al consumatore sono riconosciuti validi strumenti per tutelarsi.

Gli aumenti non scattano prima di tre mesi

Se è vero che le condizioni economiche di un’offerta hanno una certa durata scaduta la quale il contratto può continuare con l’aumento delle tariffe inizialmente stipulate, lo è anche fatto che il consumatore ha dalla sua una serie di strumenti per tutelarsi. Però, prima di vedere come muoversi in questi casi, è necessario sapere come il gestore comunica eventuali aumenti e quando questi saranno applicati. Riguardo alla forma con cui avvisare il cliente, si richiede per legge una comunicazione scritta che può essere trasmessa dal gestore con raccomandata A/R oppure con una mail a seconda della preferenza espressa dal cliente al momento della stipula del contratto.

Il cliente, per evitare brutte sorprese in bolletta, deve fare caso anche ai tempi con cui quest’ultima viene inviata. Le variazioni contrattuali, infatti, devono essere comunicate dal fornitore con un preavviso minimo di 3 mesi che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il cliente riceve la comunicazione.

Solo alla scadenza del termine di preavviso, scatteranno gli aumenti previsti dal fornitore.

Il cliente può rifiutare il nuovo contratto senza pagare nulla

Nella comunicazione che si riceve dal fornitore, devono essere chiari l’entità e e gli effetti delle variazioni che si intendono attuare e bisogna indicare con precisione quando saranno attive le nuove tariffe. Ma il cliente può non accettare passivamente le condizioni imposte dal gestore luce e gas. Infatti, non essendo d’accordo su eventuali aumenti, può impedire che il contratto così come modificato abbia una reale efficacia. In gergo si dice che il cliente esercita il cosiddetto 'diritto di recesso', cioè rifiuta le variazioni decise dal fornitore. L’esercizio di tale diritto è solitamente gratuito, ma anche in questo caso bisogna fare una comunicazione per iscritto a mezzo raccomandata A/R oppure con un fax entro 30 giorni dal momento in cui si riceve la comunicazione del gestore. Se il cliente non dà luogo al recesso, il contratto si rinnova automaticamente, perché in tali casi vige il tacito assenso.

Quando si cambia fornitore, quello nuovo comunica il recesso a quello precedente

Il diritto di recesso è un’arma a tutela del consumatore contro aumenti arbitrari delle tariffe da parte del fornitore, ma al cliente viene apprestata un’altra soluzione, cioè cambiare gestore. A differenza di quanto comunemente si pensi, il passaggio da un fornitore ad un altro è quasi sempre gratuito, ma anche laddove siano previste delle penalità va fatta una semplice analisi costi-benefici, ossia rapportare i propri consumi ai costi per l’energia proposti dal nuovo gestore e valutare se è il caso, in termini di risparmio, di cambiare comunque fornitore. Quindi, per scegliere l’offerta migliore, il cliente dovrà munirsi di una bolletta e fare una media dei propri consumi domestici. Solo allora potrà scegliere nel modo corretto un nuovo fornitore che, nel caso di ‘cambio gestore’, invierà il recesso a quello precedente e dopo due mesi subentrerà in modo effettivo nella fornitura di energia.

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