In tanti si presentano in questura per denunciare qualcuno, dopo aver registrato delle conversazioni o per difendersi, precostituendosi così delle prove a tutela dei loro diritti, ciò accade frequentemente con l'ausilio di moderni mezzi tecnologici, alla portata di tutti. È lecita questa attività? Può essere utilizzata, come prova, per "incastrare" qualcuno a sua insaputa?

Parliamo delle registrazioni di conversazioni tra presenti eseguite da un privato, di sua spontanea iniziativa, senza autorizzazione del giudice. La registrazione è nei confronti di uno o più soggetti ignari, ne è consapevole però chi registra.

Le registrazioni lecite

È lecito registrare una conversazione tra presenti se ciò non avviene tra le mura della privata dimora del soggetto registrato ed ignaro. Il membro di una conversazione è sempre abilitato a registrarla; costituisce illecito quando è un terzo a registrarla.

È sempre lecita la registrazione effettuata nell'abitazione del soggetto registrante o in altro luogo di sua pertinenza, come ad esempio il suo ufficio. La registrazione è lecita in una via pubblica o all'interno di un esercizio pubblico. In questo casi non si ritiene vi sia lesione della privacy. Al riguardo, la Cassazione ha sostenuto che "chi dialoga accetta il rischio che la conversazione sia registrata" (vedi la sentenza di Cassazione n.

18908/2011).

Le registrazioni illecite

La registrazione è illecita se avviene nella dimora del soggetto registrato, all'oscuro dello stesso, oppure in altro luogo privato di sua pertinenza, per esempio, l'abitazione del compagno. Una precisazione importante: la registrazione tra presenti è illegittima, nella dimora del registrato, solo nel caso in cui sia un terzo ad effettuare la registrazione.

La diffusione della registrazione a terzi non può essere indiscriminata, in quanto in tal modo potrebbe realizzarsi il reato di lesione della altrui privacy. La diffusione di una conversazione registrata è ammessa solo in due casi:

  1. quando c'è il consenso dell'interessato
  2. quando ha lo scopo di tutelare un diritto proprio o di altri.