È una ormai consolidata usanza, per taluni operatori di telefonia mobile, di bloccare l'IMEI (da non confondersi con e-mail) quando sussista un qualunque contenzioso con loro. Piuttosto che niente qualcuno comincia subito con il cellulare inabilitato (anche se si mette una scheda di operatore diverso), creando danno a persone o aziende, prima ancora di avere capito cosa stia succedendo.

Ebbene, da altrettanto consolidata procedura della giustizia amministrativa recente, nessuno può bloccare l'IMEI qualunque cosa sia successa (salvo il furto o lo smarrimento del cellulare) tra cliente ed operatore, compreso quando l'utente non sia in grado di pagare il canone di acquisto.

Informatevi bene, certe violenze non possono essere adottate a carico delle persone. Il discorso di vendita a riscatto o di vendita tramite comodato fino alla fine del contratto è una balla. Un bene ceduto è ormai di proprietà dell'acquirente, anche se a rate, il quale ne diventa legittimo utilizzatore e, semmai non rispettasse gli obblighi contrattuali, ne risponderà in sede civile con il recupero coatto della somma non evasa, tuttavia non dovrà essere privato del godimento del bene fino all'espressione del giudice che, pur non privandolo del telefono, lo condannerà a pagare le rimanenze (ammesso che abbia fondi).

Se ci fate caso, tra l'altro, i contratti proposti e sottoscritti non sono "trattabili", cioè che se vuoi il telefono devi sottostare a quanto c'è scritto in partenza senza discutere. Questa si chiama impossibilità contrattuale, un primo aspetto che non sarebbe consentito dal codice civile.