Le beghe fra inquilini e proprietari con cui si scambiano "raccomandate di fuoco", interrompendo qualsiasi comunicazione ‘vis-à-vis', non sono mai state una novità. Al primo posto fra le cause che determinano diverbi e litigi fra le due parti ci sono proprio le spese condominiali. Può inoltre verificarsi l’ipotesi in cui la lite per il mancato pagamento delle utenze condominiali possa sfociare addirittura nella nascita di una causa penale. Questo perché di fronte ad un inquilino moroso il proprietario per cercare di recuperare le spese condominiali che lo stesso si rifiuta di pagare, gli stacca riscaldamento e luce.

Tale condotta tesa esclusivamente a tutelare i propri interessi può integrare però gli estremi di un reato penale. Con una recente sentenza infatti la Cassazione penale ha ritenuto colpevole del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (articolo 392 c.p.) un uomo che nelle vesti di amministratore di condominio aveva provveduto al distacco della luce nei riguardi di un condomino moroso.

Condanna penale anche se chi stacca la luce non è titolare del diritto

Protagonista del caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione è un uomo che per difendersi dalla sua condotta poco elegante ha sostenuto che egli si era occupato da sempre della riscossione, per conto della società proprietaria del residence, delle quote condominiali e quindi anche dell’energia elettrica.

Dunque agendo quale mero esecutore dei provvedimenti della società proprietaria dello stabile, a lui non poteva essere imputata nessuna responsabilità penale. La Corte di Cassazione non ha voluto sentire ragioni però e con sentenza n. 47276 del 30.11.2015 ha condannato l’uomo. Gli ermellini infatti hanno ritenuto che non importa se a compiere l’azione non sia il proprietario dello stabile, ma un suo delegato che agisce per suo conto.

A detta degli ermellini, il soggetto agente nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non necessariamente deve coincidere con il titolare del diritto, ma può essere anche un soggetto che eserciti il diritto senza averne la titolarità.

Legittimo il distacco della luce in caso di condomini morosi?

La Cassazione penale con tale recente sentenza ha fatto quindi chiarezza sulla questione della legittimità o meno del distacco delle utenze rispetto a chi non ha interesse a pagare le spese condominiali.

Il tema in questione infatti è oggetto di vari orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi. Alcuni giudici di legittimità infatti ritengono che il distacco del condomino moroso dai servizi di prima necessità non può ritenersi tout court legittimo. Per poter esercitare questa facoltà infatti l’amministratore in primis deve accertarsi che la morosità si sia protratta per più di 6 mesi dalla chiusura dell’ultimo bilancio.

Ciò alla luce della recente riforma sul condominio che permette all’amministratore innanzitutto di richiedere un decreto ingiuntivo di pagamento sempre entro tale termine di 6 mesi, consentendogli solo dopo di sospendere il condomino moroso dall'utilizzo delle relative utenze suscettibili di godimento separato.

Ne consegue che onde evitare spiacevoli conseguenze penali, un rimedio altrettanto efficace contro il condomino moroso, specialmente se non sono ancora decorsi i sei mesi, è quello per l’amministratore di rivolgersi al Giudice, il quale può adottare un provvedimento di urgenza che autorizza l’esecuzione del distacco. Per info di diritto premi il tasto segui accanto al mio nome.