La guida in stato d'ebbrezza comporta sempre una pesante sanzione amministrativa e penale nel nostro ordinamento. Cosa succede però se si rifiuta l’alcoltest? La giurisprudenza maggioritaria ritiene che il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest (articolo 186 comma 7 del Codice della Strada) è punito con le medesime pene previste per la guida in stato di ebbrezza grave (articolo 186 comma 2 lettera c del Codice della Strada). Vi è dunque un'equiparazione fra le due condotte. Al contrario l'orientamento della Suprema Corte non è mai non è mai stato uniforme su un'altra questione.

Quella dell’applicabilità o meno a chi si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest delle sanzioni aggravate previste se si guida un veicolo che appartiene ad un terzo o se si provoca un incidente stradale. In tali ipotesi infatti la sanzione aggravata consiste per il primo caso nel raddoppio del periodo di sospensione della patente, per il secondo caso nel raddoppio di tutte le sanzioni previste a seconda del tipo di ebbrezza accertato. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con due recenti sentenze ha affrontato e risolto tale questione.

Rifiuto di sottoporsi all’alcotest: sospensione della patente

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.46624/2015, ha accolto il ricorso di un uomo che era stato condannato per il rifiuto di sottoporsi ad esame alcolemico.

Nei suoi confronti era stata infatti disposta la sospensione della patente di guida per 4 anni anche in virtù delle numerose condanne per la guida in stato di ebbrezza. I 2 anni erano stati raddoppiati perché l’uomo aveva guidato una macchina che non era la sua, ma di un terzo estraneo al reato. L'uomo, dopo la pesante condanna, si è rivolto alla Suprema Corte.

A sua discolpa ha evidenziato che la sanzione penale della sospensione della patente di guida per 4 anni rappresenta un ipotesi autonoma rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, che quindi non può essere applicata a tale reato. Anche le Sezioni Unite della Cassazione hanno abbracciato la sua tesi difensiva.

Gli ermellini hanno ritenuto che al rifiuto di sottoporsi all’esame per la verifica dello stato di ebbrezza non può applicarsi il raddoppio della durata della sospensione della patente qualora l’auto guidata dall’imputato appartenga ad un terzo. Ne consegue, in questi casi, che la patente di guida potrà essere sospesa per un massimo di 2 anni.

Giudizio sull'aggravante di aver provocato un incidente

I giudici di legittimità con la sentenza n.46625/2015 hanno affrontato invece il caso di un uomo che aveva mostrato la sua indisponibilità all’alcoltest e successivamente aveva causato un sinistro stradale. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite anche in questa vicenda ha accolto il ricorso dell'uomo.

A detta degli ermellini, l’aggravante di aver procurato un sinistro stradale (articolo 186, comma 2-bis del Codice della Strada) prevista per il reato di accertamento dello stato di ebbrezza non può essere applicata anche al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza. Vi è infatti una diversità ontologica fra i due reati che emerge anche dal dato testuale. La Corte di Cassazione, con tali due recenti sentenze ha quindi risolto il contrasto sussistente nell’ambito della giurisprudenza di legittimità su alcuni temi, legati alla circolazione stradale, sempre abbastanza attuali. Per info di diritto premi il tasto segui accanto al mio nome.