Chi vuole costruire un fabbricato nuovo al posto di un altro senza variare la volumetria del precedente oggi può farlo molto più velocemente. Questo grazie al Decreto Sblocca Italia e ad una recente sentenza della Corte di Cassazione. Il Decreto legge n.133 del 2014 ha stabilito infatti che non devono più ritenersi assoggettate a permesso di costruire le modifiche relative al numero delle unità immobiliari, dei prospetti, delle superfici e del volume. In questi casi basta solo una segnalazione certificata di inizio attività ( Scia). L’istituto della Scia, al centro di vari interventi di riforma, si presenta infatti come espressione di liberalizzazione di determinate attività private il cui esercizio è riconosciuto senza che sia richiesto un vaglio preventivo della P.

A. Il privato non deve attendere una pronuncia costitutiva della pubblica amministrazione potendo iniziare l’attività immediatamente (articolo 19 Legge n.241/90). Il permesso di costruire invece è previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia che realizzano un manufatto completamente diverso dal precedente, comportando quindi modifiche più incisive come quelle relative alla volumetria complessiva dell’edificio. Il permesso di costruire, in quanto provvedimento autorizzatorio a carattere esplicito, richiede inoltre una tempistica procedurale più lunga della Scia.

Descrizione del caso da cui trae origine la sentenza della Cassazione

Protagonista della vicenda sottoposta all’attenzione dei giudici di legittimità è stato un uomo che aveva fatto un intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione di un fabbricato ricoperto da fibre di amianto e nella ricostruzione di una nuova struttura con una volumetria inferiore rispetto a quella del fabbricato preesistente.

Lo stesso, per realizzare tale intervento non aveva presentato però un premesso di costruire ma solo una semplice segnalazione certificata di inizio attività (Scia). L’uomo quindi finisce in Corte di Cassazione perché ritenuto colpevole del reato di abuso edilizio. Per l'accusa, l'uomo avrebbe dovuto richiedere il premesso di costruire, proprio perchè la ricostruzione del manufatto ricoperto da fibre di amianto è stata considerata un intervento di manutenzione straordinaria.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’uomo ha rigettato invece tale interpretazione del Pubblico Ministero. Gli ermellini hanno infatti ritenuto che trattandosi di una ristrutturazione edilizia che non ha comportato aumento della volumetria, non deve ritenersi necessario il permesso di costruire.

(Cassazione sentenza n.48947 dell’11.12.2015.)

Se non c’è stato aumento della volumetria basta la SCIA

I giudici di legittimità hanno sottolineato che l’intervento edilizio realizzato nello specifico caso non può rientrare nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria e dunque lo stesso risulta realizzabile anche solo con una segnalazione certificata di inizio attività. A detta della Suprema Corte gli interventi che hanno ad oggetto il ripristino o la ricostruzione di parti di edifici sono sottoposti alla procedura semplificata della Scia (salvo che gli stessi non rientrano in una zona paesaggistica vincolata). Quello che rileva è solo che il volume rimanga uguale o sia inferiore al precedente manufatto, indipendentemente dalla modifica della sagoma dell’edificio. Per info di diritto premi testo segui accanto al nome.