Fino a poco tempo fa c'erano molti dubbi sulla possibilità di sostenere che l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori si applicasse anche ai lavoratori pubblici. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, nell'affrontare l’annosa questione del nuovo articolo 18, così come riformato dalla Legge Fornero, dal Jobs Act e della sua applicazione ai dipendenti pubblici, ha fatto chiarezza sul punto. La Suprema Corte si è mostrata infatti a favore dell'estensione dell’articolo 18 ai licenziamenti statali. Le regole sui licenziamenti si applicano quindi anche al settore della Pubblica Amministrazione: i dipendenti pubblici possono essere reintegrati sul posto di lavoro, quando c’è una sentenza favorevole del giudice, o possono in alternativa ricevere unatutela risarcitoria (sotto forma di indennizzo).

La decisione della Cassazione si schiera dunque contro l’interpretazione data dal ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia e dal ministro del Lavoro Poletti, che hanno sempre sottolineato come la riforma delle tutele contro il licenziamento illegittimo previsto dalJobs Act non riguardasse il lavoro pubblico.

Cosa dice la Corte di Cassazione con questa sentenza?

La Suprema Corte attraverso questa sentenza ha detto che in caso di licenziamento intimato al dipendente pubblico,senza giusta causa, deve applicarsi automaticamente la tutela reintegratoria di cui all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. I giudici di legittimità infatti ritengono che sia lo stesso Testo Unico del pubblico impiego (art.

51 del Dlgs 165/2001) a contemplare l'applicabilità dello Statuto dei Lavoratori ai lavoratori delle PA a prescindere dal numero dei dipendenti. E' prevista però un'eccezione che riguarda i magistrati, i professori e i militari a cui non si applica la riforma dell'articolo 18. I gliudici di legittimità ritengono inoltre che il Testo Unico del pubblico impiego non contiene una disciplina derogatoria o speciale per la tutela dai licenziamenti rispetto a quella operante nel lavoro privato (Corte di Cassazione, sentenza n.

24157 del 26.11.2015).

Automaticità dell’applicazione dell’articolo 18 al licenziamento statale

La Corte di Cassazione ha sottolineato inoltre che tale estensione automatica dell'articolo 18 al pubblico impiego “contrattualizzato” viene accompagnata anche dal meccanismo del contratto a tutele crescenti, introdotto nel 2015. Gli ermellini ritengono dunque che nessuna distinzione debba esserci fra settore pubblico e privato sotto il profilo che interessa le recentiriforme in tema di licenziamenti.C’è da dire che la suddetta pronuncia farà felice sicuramente Pietro Ichino, relatore della riforma Fornero, il quale ha sempre sostenuto la piena applicabilità del Jobs Act al lavoro pubblico, caratterizzato da una minore flessibilità e discrezionalità del datore di lavoro nel decidere di arrivare al licenziamento, rispetto al datore di lavoro privato. Chissà se dopo tale sentenza il Governo si deciderà a mettere nero su bianco quanto deciso dalla Corte di Cassazione magari proprio con la prossima riforma della PA.