La Cassazione con sentenza n. 20186, sez. II Penale, del 16 maggio 2016 ha statuito sulla ammissibilità del reato di truffa aggravata a carico dell'avvocato che tralasciando di rendere noto alla propria assistita, i reali effetti del gratuito patrocinio, le fa credere di dovergli corrispondere gli onorari professionali. Il gratuito patrocinio comporta una ben determinata conseguenza: l'assenza totale di compensi a favore dell'avvocato. Questa forma di esonero di dover esborsare rimborsi e compensi rappresenta un principio ineludibile e valido nella fase di mediazione nella stessa misura in cui è valido anche in caso di instauranda causa dinanzi al giudice in tribunale.

Siffatti assunti sostanziali e procedurali trovano la loro ratio nell'articolo 85 d.P.R. n. 115 del 2002, il quale afferma che al legale non è consentito chiedere ed essere destinatario di somme a titolo di rimborsi o compensi, da parte della persona da lui rappresentata e difesa, nel caso in cui la medesima sia appunto ammessa al gratuito patrocinio. In senso contrario si aprono due prospettive, consistenti, rispettivamente nella violazione di un obbligo deontologico e nella configurazione dell'ipotesi di reato di truffa aggravata, dando luogoalla responsabilità del difensore.

Mancata informazione e ingiusto profitto

Il legale nell'incontro con la parte deve procedere a renderla edotta dei fatti derivanti dall'essere stati ammessi a spese dello Stato.

L'effetto unico e principale e quindi vantaggioso per la parte è senza dubbio la sorta di obbligazione negativa di non dare, ossia, non procedere al pagamento di soldi extra. La Cassazione sottolinea che in assenza di siffatto dovere comportamentale ispirato ai principi di correttezza e di buona fede ai quali il difensore deve ispirarsi, possa presumersi un errore posto in essere dall'assistito, ma in realtà voluto dall'avvocato.

Ricercato, raggirato e infine raggiunto. Ecco che viene dunque a crearsi la classica ipotesi di apparente conformità di una situazione di fatto alla situazione giuridica di diritto, per sua natura astratta e generale. Ma l'apparenza di agire nel campo del legalmente consentito è blanda, ma soprattutto trae esistenza dalla ignoranza, intesa come non conoscenza, dei punti principali dell'istituto del gratuito patrocinio da parte della vittima raggirata dal legale. Si vuol cercare di risolvere le eventuali discrasie con strumenti accomunati da un unico comune denominatore:evitare gli abusi e le iniquità della giustizia.