Continue novità per gli avvocati; novità dal doppio risvolto, positivo o negativo, a seconda della interpretazione che si vuole effettuare. Dopo la diffusione di una eventuale ipotesi del cosiddetto taglia-parcella, la Cassazione si è pronunciata su altri profili dinamici e comportamentali del libero professionista. Libertà della professione che non vuol dire libertà da schemi o libertà di iniziative. La Corte con la sentenza n. 9695 pubblicata il 12 maggio 2016 ha affermato che l'avvocato ha un doppio dovere giuridico nell'esplicazione della sua professione.
Trattasi del dovere giuridico e deontologico di astenersi dall'instaurazione di un giudizio aprioristicamente infondato, preceduto dal dovere di informazione, salvo che consti il consenso del cliente, ossia della parte. In caso contrario il difensore deve risarcire i danni da perdita di giudizio infondato e inutile, al cliente. Ad avviso della Cassazione, le famigerate cause perse vanno eliminate in radice.
Dissuasione e informazione: analisi
L'avvocato nell'ascoltare il caso prospettato dal cliente deve agire anteponendo la tutela piena dei diritti del protagonista, ma anche il giusto perfezionamento della giustizia su piano nazionale. L'intento sotteso alla ratio della sentenza consiste nell'evitare la proliferazione di giudizi sostanzialmente inutili che vanno ad appesantire il carico giudiziario a fronte di una scelta orientata verso le forme alternative di risoluzione, in primis la mediazione.
Il professionista è gravato dall'obbligo di informazione, inteso nella sua più lata accezione. Deve informare il cliente di tutti i pro e i contro derivanti da una eventuale instaurazione del giudizio e far capire in modo chiaro i casi di inutilità di avvio del medesimo, sacrificando il suo interesse economico. Deve inoltre dissuadersi ma al tempo stesso anche dissuadere colui che nonostante gli avvisi, voglia a tutti i costi comparire dinanzi all'autorità giudiziaria.
Dichiarazione scritta ed esclusione della responsabilità dell'avvocato
In ipotesi di intentati giudizi con sicura conseguenza del rigetto della domanda, al professionista è consigliabile farsi rilasciare una dichiarazione scritta dal proprio cliente, nella quale attesti di essere stato informato sulla non improbabile perdita della causa e di tutti i relativi rischi connessi.
Per i giudici di legittimità risulta possibile anche una prova orale, come nel classico caso della testimonianza di un collega o collaboratore di studio confermante l'avvenuta corretta informazione sull'inutilità del giudizio, intercorsa tra il difensore e il cliente. Quest'ultimo potrebbe essere il presunto cliente vittima che agisce per ottenere il risarcimento da colui che l'ha rappresentato e difeso nella causa persa. Ilrigore richiesto al libero professionista diviene sempre più incisivo.