Si sa che i rapporti di vicinato in alcuni casi sono sempre piuttosto tumultuosi potendo anche degenerare in liti violente. All’ordine del giorno sempre più spesso i battibecchi che attengono a rumori che superano la normale tollerabilità, che finiscono in Corte di Cassazione insieme alle questioni sulle immissioni di vapori e odori molesti. E proprio sul tema una recente sentenza della Cassazione, la n.24817/2016 ha affrontato il problema delle immissioni di gas fastidiosi.

Questa la vicenda giudiziaria da cui trae origine la decisione

Il caso di specie all’attenzione degli Ermellini ha riguardato il titolare di panificio che provocava quotidianamente emissioni di vapore e di fumo che imbrattavano non solo le pareti di un condominio vicino, ma anche gli stessi condomini e tutti coloro che passavano di lì.

Il GIP (giudice per le indagini preliminari) aveva ritenuto non colpevole il titolare del panificio stesso del reato di cui all’articolo 674 del Codice penale (getto pericoloso di cose) perché era stata bruciata solo occasionalmente della plastica. La condotta non avrebbe quindi avuto carattere permanente, ma solo occasionale. Di diverso parere invece i giudici della Cassazione che hanno ritenuto in capo all’imputato la sussistenza del reato di getto di cose pericolose, che ha invece carattere istantaneo e solo eventualmente permanente (quando le emissioni sono legate al ciclo produttivo di un attività economica). Decisive infatti sono state le dichiarazioni testimoniali dei vicini di casa.

Il filo conduttore del ragionamento degli Ermellini ha poggiato sul fatto che l’agente è sempre tenuto a mettere in atto tutte le cautele per evitare fuoriuscite di fumo, gas, vapori idonei a molestare o ad imbrattare le persone.

Nel caso in esame infatti il titolare dell’esercizio commerciale non aveva mai fatto niente per limitare o reprimere le emissioni di fuliggine oleosa che fuoriuscivano dal suo panificio oggi giorno.

Sono due le motivazioni principali su cui poggia dunque la suesposta sentenza:

  • l’accertamento del superamento della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.(che assurge a criterio generale posto appunto per qualsiasi tipologia di immissione)
  • la sussistenza del reato di cui all’art 674 cp anche con un solo atto attraverso il quale si provoca un’emissione molesta.

A detta dei giudici di legittimità ne discende che l’emissione molesta di gas, vapori o di fumo è da considerarsi un reato non sempre permanente.

Quali tutele per i rumori che superano la normale tollerabilità?

I giudici di Piazza Cavour hanno quindi passato in rassegna il caso in cui l’inquilino viene disturbato da un rumore che supera la normale tollerabilità.

Ebbene quando ci sia una violazione del regolamento condominiale che prevede dei limiti all’uso degli immobili a tutela della tranquillità e dei condomini si può agire chiedendo il risarcimento dei danni o l’insonorizzazione dell’abitazione da cui provengono i rumori. Allo stesso modo in presenza di un tale tipo di regolamento condominiale che prevede tali limiti ci si può rifiutare di affittare l’immobile a una determinata tipologia di inquilini. Per restare sempre aggiornati in tema di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome.