Il Tutor o Sistema informativo controllo velocità (SICVe) affidato in gestione alla Polizia Stradale,calcola la velocità media percorsa dal veicolo su una tratta autostradale (di lunghezza dai 10 ai 25 km), inoltre l'organo accertatore può utilizzarlo anche in altro modo ossia per rilevare la velocità istantanea dei veicoli che transitano sotto le fotocamere presenti ai varchi fissi, proprio come i normali auto-velox, anche in tal caso ovviamente è necessario che sia previamente segnalato con appositi cartelli la presenza dell’Autovelox. L’attuale versione, omologata nel settembre 2011, prende il nome di Vergilius ed è dotata di sensori radar.

Il tutor (come del resto gli altri sistema di rilevamento delle infrazioni come autovelox, telelaser ephotored) rivela la velocità media dell’auto che supera almeno del 5% il limite fissato dal Codice della Strada.

Pertanto è sempre importante tenere sotto controllo il tachimetro ma soprattutto la velocità indicata sul navigatore satellitare in quanto i dati di quest’ultimo essendo rilevati da sistemi satellitari, sono molto più vicini a quelli realidella vettura in movimento. Occorre inoltre considerare che tali sistemi Tutor non considerano le curve e le decelerazioni per le frenate.

La Cassazione: niente multa senza taratura

Ciò detto, appare molto interessante una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di legittimità del sistema SICVe in quanto ancora una volta la stessa si è espressa in favore dell’automobilista.

Gli ermellini, con la sentenza n. 14543/2016 del 05 agosto 2016, hanno statuito che tutti i misuratori di velocità devono essere soggettia periodiche tarature, in caso contrario la multa sarà annullabile.Tale orientamento prende le mosse da una precedente declaratoria di incostituzionalità (C. Cost. n. 113/2015) con la quale la Consulta ha dichiarato incostituzionalel'art.

45 delCdS, nella parte in cui non prevede l'obbligo di taratura periodicaper tutte le apparecchiature che rilevanole violazioni dei limiti di velocità.Per giunta le tarature non devono essere intese come certificazioni di omologazione iniziali (quelle predisposte dal costruttore) ma deve trattarsi di verifiche eseguite periodicamente.

Ovviamente la sentenza non specifica la periodicità con la quale vanno eseguite le tarature, ma ciò è comunque sufficiente per intentare un ricorso che sicuramente andrà a buon fine qualora l’Amministrazione non dimostri l’avvenuta “periodica taratura”.