La guida in stato d'ebbrezza comporta sempre una sanzione penale e amministrativa nel nostro ordinamento. Alla misurazione dello stato di ebbrezza si procede con l’alcoltest o l’etilometro. Cosa succede però se il tasso alcolemico di chi si è sottoposto all’alcoltest supera di poco la soglia limite?
A tale quesito ha risposto la Cassazione con la sentenza n. 43854/2016 che ha infatti precisato la non punibilità di chi ha un tasso alcolemico di poco superiore ai limiti di legge. Si applica dunque l'articolo 131-bis del cod. penale, che prevede i casi in cui lo stato rinuncia ad applicare la pena per particolare tenuità del fatto.
Tale norma è applicabile retroattivamente a tutti i procedimenti già in corso, alla data di entrata in vigore del dlgs n. 28/2015
Alcoltest: i presupposti che scagionano l’automobilista poco ubriaco
Protagonista della vicenda è stato un uomo che era stato fermato mentre era alla guida dopo aver bevuto. Dopo l'alcoltest era emerso un valore pari a 0,96 g/l, di poco superiore al limite che va da 0,8 a 1,5 g/l che prevede l’ammenda da 800 a 3.200 euro, la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno e la decurtazione di 10 punti dalla patente.
All'automobilista erano però state riconosciute anche le attenuanti generiche(art 62 bis) ed erano stati applicati i benefici della pena sospesa, anche perché egli era incensurato.
Gli ermellini hanno ritenuto quindi di annullare senza rinvio la sentenza dei colleghi di merito che aveva da principio riconosciuto colpevole l'automobilista. D'altronde sono state le stesse Sezioni Unite della Cassazione sent. n. 13682/2016, che hanno statuito di nuovo che la guida in stato di ebbrezza rientra tra i reati per i quali, si può beneficiare di un trattamento di favore, ovvero della non punibilità per tenuità del fatto.
Anche le SU della Cassazione con al recente sentenza n.46625/2015 hanno precisato che, a chi provoca un incidente e si rifiuta di sottoporsi all’alcol test, non può essere applicata l’aggravante di aver procurato un sinistro stradale prevista per il relativo reato di accertamento della guida in stato di ebbrezza.
Quali le altre ipotesi in cui si può contestare l’alcol test?
Fra i principali motivi di contestazione della multa subita, c’è innanzitutto quello che si fonda sul cattivo funzionamento dell’etilometro. Il conducente deve quindi provare le ragioni del “guasto”. A venire incontro alla presunzione di non adeguatezza dell’etilometro possono esserci anche il freddo e l'umidità che secondo parte della giurisprudenza potrebbero rendere inattendibile l’esito dell’alcoltest. In tali ipotesi la guida in stato d’ebbrezza non può di certo di ritenersi provata posto che l’etilometro al di fuori di particolari range climatici non può considerarsi attendibile( es. in temperature fra 0 e 40 gradi, o in condizioni di umidità fra il 30% e il 90%).
Occore altresì sempre procedere a 2 misurazioni alla quantità di alcol nel sangue che devono essere tra loro concordanti, effettuate a distanza di 5 minuti l’una dall’altra. La magistratura ha inoltre ritenuto che anche la dicitura “volume insufficiente” riportata su tutti gli scontrini dell’alcoltest non basta ad affermare la responsabilità penale del conducente, anche se egli ha un alito vinoso, gli occhi lucidi e cammina a zig zag. Ne consegue una più rigorosa valutazione degli indici sintomatici, in mancanza della quale ci deve essere una sentenza di innocenza dell’imputato.
Il giudice, per condannare l’automobilista, deve dare una motivazione valida del perché l’insufficienza del volume di aria non abbia invalidato il risultato dell’alcoltest.
Viceversa il “risultato anomalo” dell’alcoltest in tali casi può ben far venire meno la legittimità della multa dopo l’impugnazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, presso il Giudice di pace competente. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome