Nel caso poi di tamponamenti a catena, la giurisprudenza ha sempre affermato la presunzione di responsabilità del automobilista dell’ultimo veicolo della colonna soltanto quando essa sia ferma.

Invece, se la colonna di macchine è in movimento, si applica la regola che prevede una presunzione di responsabilità al 50% tra i 2 automobilisti, basata sul mancato rispetto della distanza di sicurezza ( commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi ) rispetto al veicolo che viene prima. Nel caso in cui invece il tamponante fornisce la prova contraria, ovvero di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e quindi di aver rispettato la distanza di sicurezza, deve escludersi la sua responsabilità.

Per quest’ultimo quindi non scatta il risarcimento del danno.

Ma cosa succede se il tamponamento è avvenuto a seguito dell’improvvisa e repentina immissione sulla corsia di marcia di un automobile, tale da poter quasi rappresentare un ostacolo anomalo e imprevedibile al normale andamento della circolazione strada? in tali casi di chi è la colpa del tamponante o del terzo veicolo che si è immesso repentinamente sulla strada? A rispondere a tale quesito, che può ben esser oggetto di un parere di civile alla prima prova dall’esame di avvocato 2016 prevista per il 13 dicembre, è stata la Cassazione.

Tamponamento, presunzione del mancato rispetto della distanza di sicurezza

Gli Ermellini con la sentenza n.

20916/2016 si sono pronunciati su una vicenda che ha avuto come protagonista un’automobilista (attore) che procedendo lungo la sua corsia di marcia, all’improvviso si vedeva sbarrata la strada da un'altra auto (investitrice) che con una repentina manovra di immissione nella corsia di marcia dell'autostrada, rendeva inevitabile l’incidente e causava dei danni materiali.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che l'autovettura dell'attore, che viaggiava subito dopo quella del convenuto, l'avrebbe tamponata. I giudici di legittimità hanno infatti ritenuto di dover escludere l'applicabilità dell'art. 2054, comma secondo, cod. civ., che prevede appunto un concorso di colpa. Dopo il ricorso in cassazione averso tale sentenza che affermava la responsabilità dell’attore per il tamponamento anche la Suprema Corte ha confermato tale tesi.

Ha statuito infatti che il conducente di un veicolo deve garantire l'arresto tempestivo del mezzo, evitando dunque possibile collisioni con il veicolo che precede, per cui il tamponamento pone a carico del conducente una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza. Egli quindi resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, ovvero che lo scontro è avvenuto per cause a lui non imputabili.

Verifica dell’immissione anomala e imprevedibile nella corsia di marcia

Da ciò ne discende che il candidato in sede di stesura del parere di civile avrebbe potuto sostenere una non responsabilità per l’incidente da parte del conducente del veicolo tamponante, suo assistito, proprio perché sulla medesima corsia di marcia si era immessa in modo anomalo e non prevedibile un'altra macchina che aveva determinato l’impossibilità di rispettare la distanza di sicurezza nella circolazione stradale. In tali casi, è da ritenersi sussistente un concorso di colpa nella verificazione del sinistro da parte di entrambi i conducenti delle auto. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui.