In caso di divorzio, il primo a pagare le conseguenze è il figlio minore, costretto ad un continuo "rimbalzo" tra un genitore o l'altro fino alla sentenza di affidamento.

Adesso non è più così. Per la prima volta, una sentenza del Tribunale di Lecce ha posto fine alle diatribe sul genitore affidatario in caso di divorzio.

Si tratta della sentenza n. 2000/2017, secondo la quale viene riconosciuto in modo definitivo e ufficiale per la prima volta l'affidamento paritario tra entrambi i genitori separati.

Altre sentenze di Tribunali di primo grado avevano affrontato la medesima situazione in tal senso, ma non si era ancora giunti ad una pronuncia che risolvesse la questione della scelta dell'affidatario.

La questione giudiziaria

Nel caso di specie portato avanti davanti al Tribunale di Lecce, il giudice ha innanzitutto accertato che tra i due coniugi fosse cessata qualunque tipo di comunione materiale e spirituale, cosa che aveva condotto anche all'intollerabilità stessa di vivere come conviventi. Quindi ha stabilito che i due coniugi potranno mettersi d'accordo liberamente su chi terrà il domicilio del minore. In ogni caso il minore potrà frequentare liberamente entrambi i genitori.

L'affidamento paritario

In mancanza di accordo tra gli ex coniugi, il minore trascorre le giornate dal lunedì al giovedì con un coniuge, e dal giovedì in poi con l'altro coniuge. Salvo poi la possibilità per il minore di poter scegliere di frequentare liberamente anche l'altro coniuge.

Alcune modalità particolari di divisione tra gli ex coniugi riguardano invece il mantenimento del figlio minore. Infatti l'obbligo del mantenimento del figlio minore spetta a ciascuno dei coniugi in modo paritario. Ciascuno dei genitori deve provvedere al vitto e alloggio, nel caso in cui il minore sia domiciliato presso uno di essi.

Inoltre ciascuno di essi è tenuto a mantenere le spese legate alla convivenza. Per quanto concerne invece tutte le altre spese, entrambi i genitori sono tenuti alla partecipazione ad esse nel valore del 50% ciascuno. Questo sempre per provvedere a tutte le spese legate al figlio minore e a quelle relative al suo mantenimento.

Le spese in questione comprendono anche tutte quelle straordinarie e imprevedibili, e che quindi non concernono le spese ordinarie relative alla casa e al domicilio del minore presso uno dei due genitori scelto consensualmente.