L'ordinamento penale italiano e quello penitenziario hanno subito un aggiornamento in merito ad un nuovo reato. Con la legge Codice Rosso è stato infatti approvato anche il cosiddetto reato di sfregio, legato soprattutto alla violenza di genere e nello specifico alle lesioni permanenti causate al viso.
La normativa in questione è stata definitivamente approvata dal Senato, dopo che la Camera dei Deputati aveva dato voto favorevole il 3 aprile. Il reato di sfregio fa parte del disegno di legge n° 1200 relativo alle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle altre disposizioni in materia di violenza domestica e di genere.
In cosa consiste il reato di sfregio
L'articolo 12 della legge Codice Rosso regola il reato di sfregio, normando i destinatari e la relativa condanna. Questa normativa prevede che venga punito fino a 14 anni di carcere il reo condannato per aver causato la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al volto.
L'introduzione di questo nuovo reato ha reso necessarie alcune modifiche nell'ordinamento penale e nella normativa penitenziaria, con l'abrogazione di alcune disposizioni e l'approvazione di altre nuove.
Le modifiche apportate al codice penale
Stando a quanto previsto dall'articolo 12 del disegno di legge, viene introdotto conseguentemente nel codice penale l'art. 583-quinquies che regolamenta il reato di deformazione della persona mediante lesioni permanenti al viso.
In merito a questo illecito è prevista la condanna ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale che consiste nell'interdizione perpetua da qualunque ufficio relativo alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
Ma questa non è l'unica modifica nell'ordinamento penale. Infatti sono stati apportati anche altri cambiamenti non solo nell'art.
583-quinquies succitato, ma anche nell'art. 576 c.p. (comma 1, numero 5) che prevede l'aggravante dell'ergastolo se il reato di omicidio è commesso anche in occasione di quello di sfregio.
Inoltre è stato abrogato il numero 4 dell'art. 583 (comma 2) del codice penale, giacché considerava lo sfregio solamente come un'aggravante del reato di lesioni.
Con la nuova legge Codice Rosso, l'illecito della deformazione al volto viene considerato come una fattispecie giuridica a sé stante dotata di una propria condanna. Al reato di sfregio vengono aggiunte anche le relative aggravanti dell'illecito (previste dall'art. 577 del codice penale) se quest'ultimo è stato commesso con armi o con sostanze corrosive, o ancora da persona travisata o da persone riunite.