In Perugia, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 42 anni per lesioni personali in ambito familiare, disponendo contestualmente il suo allontanamento d’urgenza dalla casa. L'intervento, avvenuto a seguito di una segnalazione, ha portato al trasporto della compagna dell'uomo e della loro figlia neonata presso l'ospedale cittadino. Il provvedimento è stato reso noto il 16 settembre 2026.
L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti indagini, è accusato di aver violentemente percosso la compagna. I medici hanno diagnosticato alla donna lesioni personali con una prognosi di 25 giorni.
A carico del quarantaduenne è stata formalizzata la denuncia per il reato contestato, accompagnata dalla misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione familiare.
L’intervento nell’abitazione
Gli agenti sono intervenuti prontamente nell'abitazione a seguito di una segnalazione di lite familiare pervenuta al Numero unico di emergenza 112. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno immediatamente verificato le condizioni della donna, riscontrando la necessità di un intervento medico. La vittima è stata quindi assistita e accompagnata in ospedale, insieme alla figlia neonata, dove i sanitari hanno potuto accertare la natura e l'entità delle lesioni subite.
Il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato adottato in seguito all'intervento scaturito dalla chiamata al 112 e agli accertamenti effettuati sul luogo dell'accaduto.
Questo episodio, avvenuto nel capoluogo umbro, evidenzia la gravità delle lesioni personali in ambito familiare, la prognosi di quasi un mese per la vittima e l'immediata azione legale e cautelare intrapresa.
Il quadro della misura di allontanamento
La misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare trova fondamento nell'articolo 384-bis del codice di procedura penale. Tale normativa conferisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria la facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento immediato del responsabile dall'abitazione e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Questa azione è permessa in presenza di fondati motivi che indichino un pericolo concreto per la vita, l'integrità fisica o psichica della vittima.