A Genova, quattro persone sono state prosciolte il 12 ottobre 2026 dall'accusa di diffamazione aggravata nei confronti dell'infettivologo Matteo Bassetti. La decisione è stata motivata dalla particolare tenuità del fatto. Le imputazioni riguardavano una serie di offese e insulti pubblicati nell'aprile 2022 su un canale Telegram, collegato all'area no vax e anti green pass, come emerso dalle indagini.
Tra le accuse più gravi, uno degli imputati era chiamato a rispondere anche di minacce, per aver proferito la frase: “ti verremo a prendere, questione di tempo, ma non molto”.
Gli insulti al centro del procedimento includevano epiteti come criminale, demente e corrotto. La vicenda aveva avuto origine dalla diffusione di un video che documentava una denuncia presentata da Bassetti nei confronti di Nicola Franzoni, figura nota come promotore di manifestazioni contrarie alla vaccinazione e al Green Pass.
La decisione giudiziaria e i proscioglimenti
La sentenza è stata pronunciata dal giudice Alberto Barilari nel corso dell'udienza predibattimentale. Per i quattro imputati, il procedimento penale si è concluso con il proscioglimento, basato sulla formula della particolare tenuità del fatto. Tale motivazione è stata richiamata nella decisione del giudice per sottolineare la lieve entità dei fatti contestati, pur riconoscendone la natura offensiva.
Un'altra persona coinvolta nel procedimento, difesa dall'avvocato Daniele Pomata, ha visto il reato dichiarato estinto grazie a una condotta riparatoria. Questa condotta consisteva nel risarcimento di Matteo Bassetti con la somma di mille euro. È importante sottolineare che, nonostante le conclusioni in sede penale, la sentenza lascia al medico la piena facoltà di richiedere il risarcimento dei danni in sede civile, per tutelare ulteriormente la propria immagine e reputazione.
Il quadro normativo della particolare tenuità del fatto
La particolare tenuità del fatto è un principio giuridico disciplinato dall'articolo 131-bis del codice penale italiano. Questa norma prevede l'esclusione della punibilità per determinati reati quando, considerando le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, l'offesa risulta di particolare lieve entità e il comportamento dell'imputato non è classificabile come abituale.
Si tratta di una disposizione volta a decongestionare il sistema giudiziario per fatti di minore gravità.
Nel caso specifico esaminato a Genova, il riferimento a tale principio ha guidato la valutazione compiuta nel procedimento penale riguardo agli insulti e alle offese veicolati attraverso il canale Telegram di Nicola Franzoni. La decisione, pur chiudendo il capitolo penale per i quattro prosciolti, non preclude, come indicato nella sentenza, la possibilità per il professor Bassetti di avanzare una richiesta di risarcimento danni in sede civile, per ottenere una compensazione per il pregiudizio subito.
Il contesto delle offese sul canale Telegram
I commenti oggetto delle contestazioni erano apparsi nel mese di aprile 2022.
Le offese erano state pubblicate su un canale Telegram che, secondo quanto emerso, era strettamente collegato all'area di pensiero no vax e alle posizioni contrarie al Green Pass. Questo contesto ha rappresentato il terreno fertile per la diffusione degli insulti e delle minacce rivolte all'infettivologo, evidenziando le tensioni sociali e le polarizzazioni emerse durante il periodo della pandemia.