Barbara D'Astolto ha commentato oggi, 8 ottobre 2026, da Malpensa, in provincia di Varese, le motivazioni della sentenza di condanna che ha coinvolto l'ex sindacalista Raffaele Meola. La vicenda, nota come il caso dei “30 secondi”, riguarda una contestazione di violenza sessuale e si è conclusa con la condanna a un anno e due mesi. D'Astolto ha sottolineato come questo risultato sia l'esito di un lungo e difficile percorso giudiziario, iniziato dopo la denuncia presentata per fatti risalenti al 2018, e ha ribadito con forza il tema del consenso come fulcro della sua battaglia pubblica.
L'ex hostess ha dichiarato: “Ci sono voluti otto lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato”. Ha descritto il percorso giudiziario come un calvario con un costo personale rilevante, segnato da dubbi e incertezze dopo la coraggiosa decisione di denunciare. D'Astolto ha inoltre evidenziato la necessità impellente di una norma chiara che stabilisca in modo inequivocabile che l'assenza di consenso equivale a violenza, collegando questa richiesta direttamente alla sua esperienza processuale. Nel suo intervento, ha ricordato le due precedenti assoluzioni dell'imputato e l'intervento della Suprema Corte, che quasi due anni prima aveva annullato i verdetti, disponendo un nuovo giudizio.
Le motivazioni della sentenza e il percorso processuale
Le motivazioni della Corte d'Appello di Milano, relative al secondo grado bis, hanno ricostruito dettagliatamente il caso scaturito dalla denuncia di D'Astolto. Il procedimento aveva inizialmente visto due assoluzioni, una in primo grado e una in appello, prima della decisione della Cassazione di annullare con rinvio. Nel nuovo giudizio, l'ex sindacalista è stato condannato a un anno e due mesi. La valutazione dei giudici si è concentrata non sulla durata materiale della condotta, ma sulla mancanza di consenso della persona offesa, ribadendo che la legge non fissa una soglia minima di tempo perché un comportamento possa essere qualificato come violenza sessuale.
L'episodio si è verificato in un ufficio durante un colloquio sindacale legato a una causa di lavoro. Le motivazioni della Corte hanno chiarito che cogliere la vittima di sorpresa può configurare l'abuso e che un ritardo nella reazione o una paralisi iniziale non possono essere interpretati come acquiescenza. I giudici hanno richiamato il fenomeno del “freezing”, ovvero la paralisi psicofisica che può manifestarsi di fronte a un pericolo improvviso. Hanno inoltre respinto l'argomentazione secondo cui la breve durata, di 20-30 secondi, renderebbe il fatto irrilevante, sostenendo che anche un'azione rapida, se inattesa e sessualmente prevaricatrice, costituisce violenza.