A Genova, in una decisione giudiziaria che ha suscitato attenzione, quattro individui sono stati prosciolti per particolare tenuità del fatto dall'accusa di diffamazione aggravata nei confronti dell'infettivologo Matteo Bassetti. La sentenza, pronunciata il 12 ottobre 2026 dal giudice Alberto Barilari durante l’udienza predibattimentale, riguarda una serie di offese e insulti pubblicati su un canale Telegram.
Le espressioni contestate, rivolte a Bassetti, includevano termini denigratori come criminale, demente e corrotto. Inoltre, uno degli imputati era stato accusato anche di minacce dirette, per aver scritto la frase esplicita: “ti verremo a prendere, questione di tempo, ma non molto”.
Questi commenti, ritenuti lesivi della reputazione del medico, erano stati al centro del procedimento giudiziario.
Il contesto dei commenti sul canale Telegram
I messaggi incriminati erano stati diffusi nell’aprile 2022 su un canale Telegram denominato Nicola Franzoni. La pubblicazione era avvenuta in seguito alla diffusione di un video che documentava una denuncia precedentemente presentata dallo stesso Bassetti proprio nei confronti di Franzoni, figura nota per la sua associazione alle manifestazioni no vax e contro il green pass. Questo contesto evidenzia la natura controversa e polarizzata delle discussioni in cui si inserivano gli insulti.
Un aspetto distintivo del procedimento ha riguardato uno degli imputati, difeso dall’avvocato Daniele Pomata.
Per questa persona, il giudice ha stabilito l'estinzione del reato per condotta riparatoria, in quanto l'imputato aveva provveduto a risarcire il medico con la somma di mille euro. Nonostante questa decisione in sede penale, rimane comunque salva la possibilità per Matteo Bassetti di avviare un'azione legale in sede civile per ottenere un ulteriore risarcimento dei danni subiti.
La “particolare tenuità del fatto” nel diritto penale
La decisione di proscioglimento si fonda sull'applicazione dell'articolo 131 bis del codice penale, che disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Questa norma prevede che l'imputato non sia punibile quando l'offesa arrecata è di minima entità e il suo comportamento non è considerato abituale.
La valutazione di tale tenuità tiene conto di diversi fattori, tra cui le modalità specifiche della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo effettivo generato e la condotta tenuta dall'imputato successivamente alla commissione del reato.
Nel caso specifico di Genova, il giudice ha applicato questa valutazione ai quattro imputati coinvolti nel reato di diffamazione aggravata. La posizione dell'imputato che ha risarcito Bassetti è stata gestita separatamente, portando all'estinzione del reato grazie alla sua condotta riparatoria. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il proscioglimento penale non preclude al medico la facoltà di perseguire le proprie pretese risarcitorie attraverso un'azione legale in sede civile, cercando di ottenere la piena riparazione per i danni morali e materiali subiti a causa delle offese.