Un importante incontro di studio si è svolto il 9 ottobre 2026 presso la Sala Arengario del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli. L'evento, intitolato “Avvocato posso parlare? Intercettazioni e garanzie di libertà del difensore”, ha posto al centro del dibattito il delicato tema delle intercettazioni telefoniche, con un'attenzione particolare alle garanzie difensive e alla fondamentale riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e assistito.

Durante i lavori, è stata enfaticamente sottolineata la necessità di un lavoro congiunto e sinergico sulle normative che regolano le garanzie della difesa e la protezione delle comunicazioni nel contesto del rapporto professionale tra difensore e persona assistita.

La scelta di una sede giudiziaria napoletana per affrontare tale argomento ha evidenziato la volontà di un confronto diretto tra esponenti di spicco dell'avvocatura e della magistratura.

Protagonisti del dibattito: avvocatura e magistratura

L'evento ha visto la partecipazione di figure di rilievo sia del mondo forense che di quello giudiziario. Tra i presenti figuravano il presidente dell’Unione Camere Penali, Francesco Petrelli; il procuratore generale della Repubblica, Aldo Policastro; la presidente della Corte d’appello, Maria Rosaria Covelli; la presidente del Tribunale di Napoli, Maria Gabriela Casella; e il segretario della Camera Penale di Napoli, Maurizio Capozzo.

La qualificata presenza di rappresentanti della Procura generale, della Corte d’appello, del Tribunale di Napoli, dell’Unione Camere Penali e della Camera Penale di Napoli ha conferito all'incontro il carattere di un fondamentale momento di confronto tecnico.

Questo ha permesso uno scambio approfondito tra i principali attori che operano quotidianamente nel processo penale, mantenendo al centro della discussione le intercettazioni telefoniche e la cruciale questione delle comunicazioni tra difensori e assistiti.

Il contesto normativo e le tutele del difensore

Il dibattito sulle garanzie di libertà del difensore si è naturalmente collegato all'articolo 103 del codice di procedura penale, norma cardine interamente dedicata a questo specifico ambito. Tale disposizione regola, tra le altre cose, le procedure relative a ispezioni, perquisizioni e sequestri che possono interessare gli uffici dei difensori, specificando con chiarezza i casi in cui tali atti sono ammessi e le indispensabili cautele procedurali, inclusa la necessità del coinvolgimento del consiglio dell’ordine forense competente per territorio.

L'articolo 103, inoltre, sancisce un principio cardine: non è permessa l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni che intercorrano tra i difensori e gli investigatori privati autorizzati.