L'attuale normativa permette alle donne lavoratrici di poter godere del congedo di maternità obbligatorio con sistema del due più tre, ovvero di potersi assentare da lavoro per un periodo che inizia dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi a tale nascita. Si può scegliere anche il sistema flessibile dell'uno più quattro che prevede l'assenza da lavoro per un periodo che va da un mese prima della nascita ai quattro mesi dopo il parto.

Sono allo studio dell'attuale Governo Renzi ipotesi di riforma del congedo di maternità.

La novità più importante è quella che prevede di poter recuperare i periodi di congedo che non sono stati utilizzati nei casi di parto anticipato: il periodo di congedo non goduto non andrà perduto, ma si andrà ad accumulare ai tre mesi (o quattro) successivi alla nascita.

A questa novità si potrebbe aggiungere anche quella della sospensione del congedo nel caso in cui il neonato venga ricoverato in un ospedale pubblico o privato: tale diritto potrebbe essere goduto una sola volta per ogni figlio e riguarderebbe anche i casi di adozione ed affidamento.

Maternità, quando è il papà a chiedere la paternità? A chi spetta e come si può fare domanda

Per quanto riguarda i papà, il comma 24 dell'articolo 24 della legge numero 92 del 28 giugno 2012 stabilisce che il padre può assentarsi dal lavoro al limite per tre giorni, dei quali uno è obbligatorio e due sono facoltativi, da richiedere non oltre i cinque mesi di vita del bambino.

Possono fare domanda di congedo di paternità i padri lavoratori dipendenti del settore privato, anche per i figli adottivi o affidatari. Il congedo obbligatorio, a differenza di quello facoltativo, non sottrae giorni al congedo della mamma la quale dovrà dichiarare, con atto scritto, di essere d'accordo.

Invece il congedo facoltativo può essere richiesto per un massimo di ulteriori due giorni, godibili anche consecutivamente e sempre entro il quinto mese di vita del bambino.

La domanda di congedo del papà dovrà essere fatta al proprio datore di lavoro con preavviso di 15 giorni, senza riduzione dello stipendio nei giorni di assenza e senza la perdita dei contributi figurativi.