Una sentenza della Cassazione, precisamente la n. 21110 depositata in data 28/11/2012 è destinata a far discutere. Essa afferma che se un contribuente che ha subito la vendita all’asta dell’immobile pignorato da Equitalia scopre che in realtà non aveva debiti con il fisco, non potrà fare più nulla per recuperare la propria casa, se non ottenere dal concessionario della riscossione il ricavato della vendita, oltre al risarcimento del danno per aver subito un’esecuzione immobiliare in assenza dei presupposti.

Il fatto in questione

Tutto nasce dall’opposizione effettuata da un contribuente nei confronti della vendita immobiliare effettuata tramite asta da Equitalia per omessi pagamenti di imposte, rilevatesi poi non dovuti a seguito dell’annullamento mediante sentenza definitiva favorevole della Commissione Tributaria che aveva disposto lo sgravio delle cartelle oggetto dell’esecuzione immobiliare.

Il risultato

Il Tribunale ha accolto l’opposizione ma ha fatto salvi i diritti del soggetto aggiudicatario dell’immobile. Il contribuente, quindi, è ricorso in Cassazione la quale non ha dato responso positivo al contribuente in quanto ha ritenuto la vendita valida. La Cassazione, in sostanza, ha ritenuto che il difetto del titolo esecutivo non può essere considerato come vizio del procedimento e quindi tutte le conseguenze giuridiche sono salve.

L’unica magra consolazione è che al contribuente è stata assegnato il ricavato della vendita e potrà agire per il risarcimento del danno subito nei confronti di Equitalia per aver proceduto nella vendita senza usare prudenza.

Rimane il fatto che la casa è persa, quindi ancora una volta credo vada effettuata una riflessione nei confronti dei metodi dell’Agente della Riscossione, fermo restando il presupposto di intensificare la lotta all’evasione senza pietà.