Un pool di avvocati romani, sta lavorando sulla incostituzionalità dell'IMU, per violazione degli articoli 3, 47 e 53 della Costituzione.

Nella fattispecie, affermano i principi del foro, l'IMU è un'imposta incostituzionale per effetto del meccanismo applicativo con cui e' stata congegnata ed imposta dal Decreto Legge n.201/2011. In particolare, i vizi costituzionali dell'IMU hanno origine e derivazione dalla scelta di sviluppo della sua base imponibile, identificata in valori immobiliari che sono stati rivalutati di colpo e di imperio, in forma lineare, senza alcun collegamento con i valori economici reali sottostanti ed in più senza flessibilità nella previsione di criteri correttivi successivi.

Criteri di flessibilità che sono invece assolutamente necessari, dato che l'IMU e ' un'imposta patrimoniale permanente.

E' cosi' che, nella meccanica dell'IMU, l'errore iniziale di elevazione verticale della base imponibile si moltiplica e si amplifica irrazionalmente con il progredire della crisi. I valori immobiliari possono scendere o precipitare (ed in realtà stanno davvero scendendo e/o precipitando), ma il debito di imposta resta sempre uguale. Con effetti perversi di dissociazione dell'IMU dai principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza tra i cittadini.

In specie, a parità di presupposto di imposta -ad esempio uno stesso tipo di casa- ci sarà chi la può mantenere perché ha altri redditi sufficienti per pagare l'IMU. Ci sarà invece chi e' costretto a venderla -la sua casa- perché non ha altri redditi con cui pagare l'IMU.

E' questo un assurdo ulteriormente incostituzionale perché da una parte la Costituzione favorisce l'accesso alla "proprietà dell'abitazione" e "tutela il risparmio", dall'altra l'Imu va in direzione opposta: non favorisce l'accesso ma il decesso della proprietà dell'abitazione, non tutela ma attenta alla base stessa del risparmio.

Il contrasto con l' 53 della costituzione è in realtà presto superato, perché la base di calcolo IMU è , effettivamente, proporzionale ai valori catastali, dunque alla potenzialità di reddito espressa dal bene e, in sostanza, alla capacità contributiva da esso discendente. L'acquisto di immobili, altro non sarebbe che una delle tante forme di speculazione. Perché esentarlo da imposte?

Il fatto, poi, che l'imposizione prescinda dall'espressione di quella potenzialità ( se la casa la tengo sfitta e non la abito) è proprio la conferma della natura di imposta patrimoniale dell'IMU; un tipo di imposta implicitamente ed automaticamente redistributiva del reddito, perché tesa a colpire la sperequazione tra chi è proprietario e chi è nullatenente. In perfetta aderenza al 53 cost.