Il Ministero delle Finanze fa una serie di precisazioni sulla Tares proponendo un prototipo di regolamento sulla nuova imposta sui rifiuti e  specificando le esenzioni previste.

Bisogna precisare però che ogni contribuente, privato o azienda, per i dettagli attuativi, deve fare riferimento al regolamento del proprio Comune di residenza. Le precisazioni arrivate dal Ministero sono soltanto uno strumento di supporto per gli enti locali, che possono anche apportate integrazioni e modifiche.

Vengono comunque messi in chiaro quelli che sono i paletti fondamentali in applicazione del decreto Salva Italia convertito poi in legge la 214/2011, che all'articolo 14 ha introdotto appunto la nuova tassa sui rifiuti la Tares,che va a sostituire la Tarsu e la Tia.

Come è noto a molti la Tares è entrata in vigore dal primo gennaio 2013, anche se la prima rata si pagherà a luglio. Bisogna sapere che esistono delle esenzioni.

La tassa non si paga per i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile. Il regolamento fa degli esempi specifici di locali su cui non si paga la Tares: unità immobiliari adibite a civile, abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, salvo l’imponibilità di quelle destinate ad usi diversi (spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate). Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili.Unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio lavori a quella di inizio dell’occupazione. Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.

Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree dell’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.Le caratteristiche elencate che prevedono  l’esclusione dalla Tares, devono essere comprovate.  

Queste regole applicano quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 14 del Salva Italia, in base al quale la Tares è dovuta da «chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a  qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani».