Riguardo alleattribuzioni dell'amministratore la cui disciplina è contenuta nell'art. 1130cc., la legge di riforma ha in primo luogo confermato l'incombenza a luispettante in ordine alla esecuzione delle deliberazioni assembleari, precisandoche egli è tenuto a convocare annualmente l'assemblea per l'approvazione del rendicontocondominiale la cui disciplina è contenuta diffusamente all'interno delsuccessivo art. 1130 bis.
Ribadito il ruolo dell'amministratore in merito allanecessità di attivarsi per garantire l'osservanza del regolamento condominialeda parte dei condomini.
La nuova formulazione del n. 2 dell'art. 1130 cc. sidifferenzia dalla precedente solamente per alcuni piccoli particolari chepotremmo definire di tenore stilistico più che contenutistico: non si parla piùdi disciplina, ad opera dell'amministratore, della prestazione dei servizicondominiali, ma più correttamente di fruizione degli stessi.
Leattribuzioni riguardanti le attività di manutenzione ordinaria di cui al n. 3dell'art. 1130 cc. sono state confermate nello stesso identico tenore letteraledella precedente formulazione, così come quelle previste dal n. 4 relative alcompimento degli atti conservativi.
Il secondo comma dell'art. 1130 cc. nel quale siindicava il generico obbligo dell'amministratore di rendere il conto dellapropria gestione alla fine di ogni anno è stato invece eliminato e sostituitonella successiva numerazione dell'articolo da una serie di norme di dettaglioche descrivono in maniera esplicita il profilo gestionale dell'attivitàdell'amministratore e le incombenze ad essa relative: si va dagli adempimentifiscali di cui al n. 5, alle regole e modalità inerenti alla tenuta delregistro dell'anagrafe condominiale e del registro dei verbali di assemblea dicui ai n. 6 e 7, alla conservazione ed archiviazione di tutta la documentazioneinerente l'attività di gestione svolta di cui al n. 8, alle attestazioni chel'amministratore è tenuto a fornire in merito a pagamenti e liti giudiziali incorso di cui al n. 9, alla redazione del rendiconto annuale di gestione e allasua approvazione in apposita assemblea convocata entro il termine di 180 giornidalla chiusura del rendiconto (norma quest'ultima che riproduce, ampliandola inmerito alle incombenze relative all'approvazione, quella precedentementecontenuta nell'abrogato 2° comma).