Entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio prossimo le novità in materia di imposizione fiscale e adempimenti contabili delle operazioni Tbes (Telecommunication, Broadcasting and Electronic Services), cioè quelle operazioni rientranti nell'ambito del commercio elettronico diretto. Si tratta delle operazioni assimilate a prestazioni di servizi forniti attraverso Internet (ad esempio vendita in download di musica, app, software etc.) rese da un soggetto passivo Iva residente in un paese dell'Unione Europea in favore di un consumatore finale di un paese membro.
Cambia la normativa, cambiano le regole
Le modifiche introdotte con l'intervento normativo operato sugli articoli 58 e seguenti della direttiva 2006/112/Ce, determineranno la tassazione di queste operazioni direttamente nel paese di residenza o domicilio del fruitore, secondo le aliquote proprie della legislazione fiscale ivi vigente. Per evitare che gli operatori del settore debbano registrarsi o nominare un rappresentante fiscale nei paesi dei propri clienti, è stato introdotto il sistema del "Mini one stop shop" (Moss), in base al quale i soggetti economici potranno versare l'imposta nel proprio paese di origine, applicando però l'aliquota e le regole del paese di consumo del servizio.
L'opzione per questo regime potrà essere esercitata dal 1° ottobre 2014 (regolamento Ue 967/2012, par. 21). Al di là di questo primo impatto, la portata innovativa di questa modifica alla normativa è considerevole, soprattutto se si prendono in esame le conseguenze pratiche del nuovo regime nonché i numeri complessivi dell'e-commerce diretto, specialmente in relazione alla diffusione delle operazioni più che ai singoli volumi di vendita.
Impatto sul commercio elettronico diretto: effetti penalizzanti rispetto a quello indiretto
A differenza di quanto avviene oggi nel commercio elettronico indiretto, che prevede un passaggio fisico di beni dal venditore al consumatore, anche eventualmente con l'intervento di altri operatori (si pensi alla vendita di abbigliamento, libri cartacei, dvd e cd, sui siti dei produttori o attraverso i grandi portali di e-commerce) per cui esiste l'esonero dalla fatturazione (articolo 22 del Dpr Iva) e dalla certificazione contabile (articolo 2 del Dpr 696/96), per le operazioni di commercio diretto invece diventerà obbligatoria l' emissione della fattura a partire dal 1° gennaio 2015. Gli operatori economici dovranno dotarsi così di un sistema gestionale differenziato per tipologia di prodotto o servizio, ma soprattutto sarà necessario richiedere maggiori informazioni alla clientela (codice fiscale, in primis) per poter adempiere agli obblighi documentali e contabili, con una evidente penalizzazione a scapito di questa forma di commercio elettronico. Effetto inevitabile sarà l'allungamento delle procedure di acquisto e - verosimilmente - una percentuale maggiore di abbandoni durante le transazioni. E' provato infatti come la semplicità di registrazione e la celerità delle operazioni di acquisto siano elementi fondamentali per il successo delle vendite online, soprattutto se si tratta di beni o servizi di modico valore. A conclusione, pare opportuno un ritocco alla normativa volto quantomeno a equiparare, sotto il profilo documentale, le due modalità di commercio elettronico escludendo, anche per quello diretto, l'obbligo di fatturazione, sia per limitare la penalizzazione che subirebbe il commercio elettronico diretto, sia per uniformare la normativa italiana alle direttive europee, sempre maggiormente improntate al perseguimento della semplificazione burocratica e contabile per i prestatori di servizi.