Con il Decreto Casa, convertito con modificazioni nella legge n.80/2014 ed il Decreto Sblocca Italia, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Governo Renzi interviene nel difficile settore del comparto immobiliare, il più gravemente afflitto dalla crisi economica. Si ripropongono le detrazioni ed i bonus (ad esempio, la riduzione dell'aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato), ma il pacchetto di norme contiene anche interventi mirati all'edilizia residenziale sociale. Vediamo nello specifico le agevolazioni fiscali per gli alloggi sociali.

Sviluppo dell'edilizia residenziale sociale

Con la conversione in legge del decreto casa, vengono confermati gli incentivi fiscali in favore della locazione di alloggi sociali. La misura opera attraverso la detassazione dei canoni percepiti dalle imprese locatrici e la detassazione in favore del conduttore, in misura variabile rapportata alla sua situazione reddituale. In particolare, a favore dell'impresa che concede in locazione alloggi sociali di nuova costruzione o oggetto di recupero edilizio, viene prevista la detassazione IRPEF / IRES e IRAP, in misura pari al 40%, del reddito derivante dai canoni di locazione dei medesimi alloggi, fino a 10 anni dalla costruzione o dall'intervento di recupero.

L'inquilino può avvalersi invece di una detrazione IRPEF commisurata al reddito complessivo imponibile se adibisce l'alloggio sociale a propria ''abitazione principale''. In particolare, per il triennio 2014-2016, gli inquilini di alloggi sociali hanno diritto ad una detrazione IRPEF pari a:

  • 900 euro, per redditi inferiori a 15.493,71 euro,
  • 450 euro, per redditi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro,

con possibilità di riportare nei periodi di imposta successivi la detrazione inutilizzata in caso di Irpef "incapiente", cioè inferiore alla stessa detrazione spettante.

Anche alla luce delle nuove disposizioni, resta comunque ferma la disciplina, relativa alle detrazioni IRPEF per i canoni di locazione, prevista dall'art. 16 D.P.R. 917/1986 - TUIR, in attesa anche di chiarimenti sul coordinamento delle normative.

Alloggi sociali - locazioni "rent to buy"

Altresì, un trattamento fiscale particolarmente di vantaggio in caso di cosiddetta operazione "rent to buy" - ovvero quei contratti locativi che contemplano il riscatto dell'abitazione da parte del conduttore - trascorso un periodo minimo dalla stipula del contratto locativo.

Lo Sblocca Italia ha esteso questa misura a tutti i tipi di contratti, superando il limite precedente dell'edilizia sociale. Il riscatto potrà avere luogo dopo almeno 7 anni di durata del rapporto locativo, a condizione che il conduttore non possieda altri immobili e che lo stesso non venga rivenduto nei 5 anni successivi al riscatto. In tali circostanze, gli effetti fiscali della compravendita operata a seguito di riscatto, si produrranno, sia per chi vende sia per chi acquista, solo al momento del riscatto e non dall'inizio del contratto di locazione.