Il DL 83/2015 “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria” è ora legge, essendo stata approvata anche dal Senato, il 5 agosto, la legge di conversione con modifiche.

Quali sono le principali novità sulla crisi d'azienda, ossia sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'accordo di ristrutturazione dei debiti?

Molto rilevante è la previsione in base alle quale, nei concordati liquidatori (non finalizzati alla continuazione dell'impresa), ai creditori chirografari (privi di garanzie e privilegi sul patrimonio aziendale) non si possa offrire meno del 20%: una soglia minima che invece non è prevista per i concordati di prosecuzione aziendale.

Inoltre cambia in modo consistente il meccanismo del voto: infatti il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori, ma mentre fino a ieri valeva la regola del “chi tace acconsente”, ora il silenzio equivale a dissenso.

Queste due innovazioni, inserite tra l'altro in sede di conversione del decreto legge, dovrebbero tutelare i creditori più deboli. C'è però da chiedersi se il risultato non sarà quello di disincentivare il concordato preventivo quale soluzione alla crisi d'impresa, incrementando i fallimenti.

Altra modifica è l'apertura a proposte concorrenti: il debitore che non proponga il pagamento del 40% in caso di concordato liquidatorio o del 30% in caso di concordato in continuità, può vedere il proprio piano messo in concorrenza con altri migliorativi o diversi provenienti dai creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti; sarà il voto della massa dei creditori a stabilire quale ipotesi verrà attuata.

Se poi il piano concordatario prevede la vendita dell'azienda o di beni aziendali, si aprirà ora un procedimento competitivo per cercare altri interessati all'acquisto (“offerte concorrenti”), allo scopo di ottenere un ricavo maggiore.

Sia le proposte che le offerte concorrenti devono considerarsi positivamente, perché l'imprenditore non sarà tentato di “giocare al ribasso” dando il meno possibile ai creditori; lo scopo è infatti quello di portare ad una maggiore soddisfazione del ceto creditorio.

Interessante è anche la norma che favorisce i finanziamenti urgenti per le necessità aziendali in attesa dell'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti o anche nel concordato “in bianco” (nel quale la presentazione del piano vero e proprio è posticipata): il tribunale decide in dieci giorni con un procedimento snello, che incentiva la banca a concedere il prestito in quanto “prededucibile” (ossia da soddisfarsi prima di tutti gli altri crediti).

Novità assoluta del DL 83/15 è un particolare accordo di ristrutturazione dei debiti che riguarda solo le banche. Mentre in generale l'accordo di ristrutturazione (art. 182 bis LF) prevede un'approvazione di almeno il 60% dei creditori ed i creditori non aderenti devono essere pagati integralmente, con la riforma questa regola può essere in parte derogata nel caso in cui l'impresa abbia debiti verso intermediari finanziari pari almeno alla metà dell'indebitamento complessivo. Infatti in questo caso l'imprenditore può individuare per i creditori finanziari categorie omogenee, nelle quali l'approvazione del 75% rende efficace e vincolante l'accordo per tutti i membri del gruppo.

Infine nell'ottica della celerità delle procedure concorsuali, viene previsto un termine di due anni per la conclusione della liquidazione fallimentare; inoltre le controversie in cui è coinvolto un fallimento o un concordato preventivo godono di una corsia preferenziale, dovendo essere trattate con priorità rispetto alle altre.