La quietanza di pagamentoè un tema controverso.Trattasi di un tipo particolare di atto unilaterale recettizio non negoziale. Risulta di preliminare importanza partire dall'analisi dell'art. 1199 c.c., il quale pone a carico del creditore l'obbligo, seppur condizionato alla richiesta del debitore, di rilasciare una dichiarazione che attesti l'avvenuta esecuzione della prestazione dovuta. Per il creditore, il rilascio della quietanza costituisce un obbligo, a fortiori; per il debitore rappresenta un diritto, cui segue l'onere di pagarne le spese, come si desume dall'art.

1196 c.c. L'effetto principale di tale istituito si estrinseca nel riconoscimento, da parte del creditore, dell'avvenuto pagamento, escludendo che dal suo rilascio possa rilevarsi l'esistenza di una volontà transattiva o di rinuncia ad altre pretese da partedelmedesimo (se ciò non emerge da una complessiva disamina fattuale e contenutistica del detto documento). Il creditore rende una confessione stragiudiziale al debitore.

La quietanza inquadrata come confessione stragiudiziale

Corollario logico di tale equiparazione è che l'esistenza dell'adempimento può essere contestata solo nei limiti previsti dall'art. 2732 c.c., ossia, tramite, la dimostrazione che la dichiarazione risulti viziata da errore di fatto o da violenza (con esclusione dell'attribuzione di rilevanza al dolo e all'istituto della simulazione).

Come conseguenza della qualificazione quietanza - confessione stragiudiziale, emergono dubbi interpretativi sui limiti discendenti dagli artt. 2722 e 2723 c.c. in tema di prova testimoniale. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19888/14) , hanno affermato che la dichiarazione di quietanza ha efficacia di piena prova del pagamento e che se viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante, non può essere ammesso a provare per testi il contrario (il non avvenuto pagamento), tranne nel caso in cui dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione (art.

2732 c.c.), che la quietanza è stata rilasciata a seguito di violenza ovvero nella convinzione basata su errore di fatto che la dichiarazione rispondesse al vero. Tale efficacia di piena prova non vale per la quietanza atipica (firmata dal venditore e debitamente autenticata, la quale, in caso di vendita di un autoveicolo avvenuta verbalmente sostituisce l'atto scritto ai fini dell'annotazione dell'acquisto nel pubblico registro automobilistico).

In assenza di quietanza, è ammissibile la prova per presunzioni. La quietanza, in quanto dichiarazione di scienza del creditore, ben può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, il quale ammetta, nell'interrogatorio formale di non aver corrisposto la somma quietanzata(Cass. 23971/13).

Simulazione assoluta della quietanza

Lasimulazione assoluta della quietanza non può essere provatatramite provatestimoniale. È quantodeciso dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, consentenzan. 17329depositata il 31 agosto 2015, rigettando ricorso di una s.r.l. creditrice, avverso la pronuncia confermante la revoca del decreto ingiuntivo dapprima emesso, per mancato pagamento, nei confronti di altra società.

La Corte d'appello, non aveva ritenuto provata la simulazione della quietanza, quindi dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni di pagamento,dato che parte creditrice aveva inteso assolvervi tramite prova per testi. Orientamento già avallato da altra recente pronuncia (Cass. 5417/14), in virtù della quale, il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall'art. 2722, si riferisce solo al documento contrattuale formato con l'intervento di entrambe le parti e non opera con riguardo alla quietanza in quanto atto unilaterale. Tutelare il debitore in ogni situazione resta fondamentale.