Il Ddl di Stabilità 2016 approvato ieri alla Camera, senza voto di fiducia, è oggi approdato in Senato per la terza lettura definitiva. La manovra economica abbastanza ricca, in tutto vale 30 miliardi, contiene al suo interno molte novità. Il Governo quest’anno ha previsto sgravi contributivi, interventi che agevolano l’acquisto e la ristrutturazione della casa, un bonus per coloro che compiono 18 anni. Tra le misure più rilevanti ricordiamo inoltre quelle sulla sicurezza e sul welfare, senza dimenticare il credito d’imposta per Sud e una social card per le famiglie numerose con più di tre figli.

Sono passati anche degli emendamenti (226 bis- ter Legge Stabilità 2016) che riguardano l’assegno di mantenimento disposto a favore dell’ex coniuge economicamente più debole. Tale trattamento economico infatti viene disposto ogni qualvolta sussiste il presupposto dell’inadeguatezza dei redditi dell’ex coniuge a conservare un tenore di vita simile a quello sostenuto durante il matrimonio.

Cosa è previsto nella Legge di Stabilità sull’assegno di mantenimento?

Nei casi in cui l'ex coniuge che ha l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento non possa o non voglia farlo, si è voluto assicurare in ogni caso all'altro coniuge il diritto di ricevere tale assegno di mantenimento dopo la valutazione del giudice che rende legittimo il relativo versamento.

In questo senso gli emendamenti sopracitati prevedono la creazione di un ‘Fondo di solidarietà’ ad hoc per sostenere il coniuge in precarie condizioni economiche che riceverà gli assegni di mantenimento direttamente dallo Stato. Nel 'Fondo di solidarietà' confluiranno infatti 250 mila euro per il 2016 e 500 mila euro per il 2017.

I principali destinatari di tale Fondo saranno quindi tutti quei coniugi separati che vengono a trovarsi in uno stato di difficoltà economica in conseguenza appunto del mancato ricevimento dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex.

Quale l’iter procedurale per ottenere l'accesso al Fondo?

Il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori compresi i figli maggiorenni portatori di handicap può fare istanza al Tribunale di residenza.

La richiesta è volta dunque ad ottenere la somma prevista per il versamento dell'assegno medesimo. Una volta che il Tribunale accoglie tale istanza, previa verifica dei relativi presupposti, il Ministero della Giustizia provvederà in concreto a staccare l’assegno di mantenimento. Successivamente lo stesso Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministro della giustizia, provvede invece al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.

Tale procedimento non è soggetto al pagamento del contributo unificato. Sul coniuge inadempiente potrebbero ricadere però pesanti conseguenze penali posto che l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento e sugli alimenti integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 codice penale).

Il Fondo dovrà però esser disciplinato dal punto di vista operativo da un decreto attuativo del Ministero della giustizia la cui emanazione è prevista entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, il quale individua i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione e le modalità di versamento delle somme. Per info fiscali premi il tasto segui accanto al mio nome.